Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Profili penali
- Reato escluso se le opere iniziano nei cinque anni - È sufficiente, per escludere l'integrazione del reato di cui all'art. 181, comma primo-bis, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, solo l'inizio e non anche la conclusione dei lavori edilizi entro il termine quinquennale di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del citato d.lgs. (Cassazione, sentenza 1° agosto 2013, n. 33328, sez. III penale).
- Natura permanente del reato - Il reato di cui all'art. 181, comma primo, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, qualora sia realizzato attraverso una condotta che si protrae nel tempo, come nel caso di realizzazione di opere edilizie in zona sottoposta a vincolo, ha natura permanente e si consuma con l'esaurimento totale dell'attività o con la cessazione della condotta per qualsiasi motivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto che la permanenza del reato in esame cessasse non con l'ultimazione dei lavori ma soltanto con la privazione della disponibilità del bene al suo proprietario). (Cassazione, sentenza 8 luglio 2013, n. 28934, sez. III penale)