Vendita della "prima casa" prima dei cinque anni dall'acquisto; mancato riacquisto di altra casa entro un anno: possibilità di evitare le sanzioni
Chi acquista una casa di abitazione con le agevolazioni "prima casa" è tenuto a non cederla per cinuqe anni; qualora si proceda alla cessione dell'immobile prima dei cinque anni, al fine di evitare la decadenza della agevolazioni, è necessario acquistare altra casa entro un anno dalla cessione della precedente casa.
Con la risoluzione 27 dicembre 2012, n. 112, è stato, chiarito che il contribuente che non intende adempiere all'impegno di procedere all’acquisto di un nuovo immobile entro un anno è tenuto a presentare una apposita istanza all'ufficio presso il quale è stato registrato l’atto di vendita dell’immobile acquistato con agevolazione ‘prima casa’. Con tale dichiarazione il soggetto interessato manifesta espressamente la sua intenzione di non voler procedere all'acquisto di un nuovo immobile entro i dodici mesi e richiede la riliquidazione dell’imposta assolta in sede di registrazione. In questo caso, il contribuente sarà tenuto al versamento della differenza tra l’imposta pagata e quella ordinariamente dovuta, oltre al pagamento degli interessi.