Valida la convocazione dell'assemblea di s.r.l. a mezzo p.e.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

TERZA SEZIONE CIVILE

 

riunito nella camera di consiglio del 30 giugno 2015, composto dai Sig.ri magistrati:

dott. Francesco Mannino Presidente,

dott. Stefano Cardinali Giudice,

dott. Guido Romano Giudice relatore,

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 68588 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2013 rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 16 febbraio 2015 con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche e vertente

tra

TIZIO

attore;

e

ALFA S.r.l.

convenuta;

Oggetto: impugnativa di delibera assembleare

Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 16 febbraio 2015.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, il TIZIO conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la società ALFA S.r.l. al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: «dichiarare la inefficacia dell'assemblea della società ALFA a r.l. tenutasi il 24/05/2013 e conseguentemente rendere nulla la delibera di modifica dell'oggetto sociale di cui agli artt. 4 e 7 dello Statuto con condanna della convenuta alle spese, diritti ed onorari di causa a favore del procuratore che si dichiara antistatario».

A fondamento della svolta domanda, TIZIO rappresentava che: egli è socio della società ALFA S.r.l. essendo proprietario di una quota pari al 40% del capitale sociale; la restante parte del capitale sociale è di proprietà di CAIO; in data 24 maggio 2013 si teneva dinanzi al notaio dott. R.R., l'assemblea straordinaria della predetta società; l'assemblea si teneva al fine di deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) modifica dell'oggetto sociale e dell'art. 4 dello Statuto; 2) modifica dell'art. 7 dello Statuto sociale; all'esito dell'assemblea, alla quale TIZIO non partecipava, veniva deliberata la modifica dell'oggetto sociale con eliminazione dallo stesso dell'attività di mediazione creditizia così rendendo esclusiva l'attività finanziaria esercitata dalla società; l'attore non veniva convocato a partecipare all'assemblea con lettera raccomandata come previsto dallo Statuto sociale; la modifica dell'oggetto sociale da parte dell'altro socio costituisce un comportamento di questi contrario a buona fede ed «al limite dell'abuso».

Sulla scorta di tali premesse, l'attore concludeva come sopra riportato.

Si costituiva la società ALFA S.r.l. la - eccepita preliminarmente la tardività della impugnazione della deliberazione assembleare e, quindi, la decadenza dell'attore dal proporre la relativa azione - concludeva nel merito per il rigetto della domanda, all'uopo evidenziando come TIZIO fosse stato regolarmente convocato a partecipare all'assemblea del 24 maggio 2013 attraverso l'invio di una comunicazione di posta elettronica certificata.

Istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, successivamente, all'udienza del 16 febbraio 2015 le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa per la decisione al Collegio - trattandosi di causa ricompresa nell'art. 50 bis c.p.c. - con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparsa conclusionale e di giorni venti per repliche.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

TIZIO ha instaurato il presente giudizio al fine di sentire dichiarare la nullità della deliberazione, assunta dall'assemblea straordinaria della società ALFA a r.l. in data 24 maggio 2013 con la quale è stato modificato l'oggetto sociale rappresentando di non essere stato convocato a detta riunione assembleare.

Ciò posto, va in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare di decadenza dell'attore dalla facoltà di proporre impugnazione avverso alla deliberazione sopra richiamata. Secondo la difesa di parte convenuta, la notificazione dell'atto di citazione, intervenuta in data 8 ottobre 2013, si sarebbe perfezionata successivamente al maturare del termine di novanta giorni previsto dall'art. 2479 ter c.c., essendo stata eseguita l'iscrizione nel registro delle imprese della delibera impugnata già alla data del 7 giugno 2013.

L'eccezione non è meritevole di accoglimento.

Infatti, sotto un primo profilo, deve segnalarsi come l'attore - ponendo a fondamento dell'impugnazione la propria mancata convocazione alla riunione assembleare - ha denunziato il vizio di difetto assoluto di informazione in relazione al quale il terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. stabilisce il termine triennale di decadenza.

Tuttavia, anche a volere prescindere da tale assorbente considerazione, non appare pleonastico osservare come l'impugnazione della deliberazione, da proporsi mediante citazione (cfr., Cassazione civile, sez. I, 19/10/1989, n. 4207), rappresenta l'unico rimedio accordato al socio per far valere l'illegittimità del provvedimento, nel caso in cui ne contesti la validità sotto il profilo formale e sostanziale. Ne consegue che il termine previsto dal codice civile per la proposizione dell'impugnazione assume natura, oltre che sostanziale, anche processuale con la conseguenza che esso resta soggetto alla sospensione durante il periodo feriale, a norma dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (anche alla luce dei principi fissati in materia dalla sentenza della Corte costituzionale, 13 luglio 1987, n. 255). Ebbene, tenuto conto della sospensione feriale dei termini, il termine di novanta giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese scadeva il giorno 21 ottobre 2013 con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione, intervenuta come detto in data 8 ottobre 2013, risulta tempestiva.

Venendo al merito della vicenda, l'attore lamenta di non essere stato convocato all'assemblea straordinaria tenutasi in data 24 maggio 2013 e, dunque, di non essere stato posto nelle condizioni di potere materialmente partecipare ad essa.

Costituendosi in giudizio, la ALFA S.r.l. ha fornito la prova documentale di avere inviato, in data 15 maggio 2013, un messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo del socio oggi attore (tizio@pec.it) con il quale questi veniva regolarmente convocato all'assemblea oggetto della presente controversia. In particolare, in detto messaggio si legge, nell'oggetto, «convocazione assemblea straordinaria» e, nel testo, «la S.V. è convocata per partecipare all'assemblea straordinaria della ALFA S.r.l., che si terrà presso lo studio del notaio dott. R.R. in via … n. … - Roma, il giorno 24 maggio alle ore 10,30 per discutere sul seguente ordine del giorno 1. Modifica oggetto sociale. Modalità di intervento e voto ai sensi di legge e dello statuto sociale».

Ciò posto, occorre valutare se la società possa procedere alla convocazione del socio attraverso l'invio di un messaggio di posta elettronica.

L'art. 2479 bis c.c. prevede, per le società a responsabilità limitata, che l'atto costitutivo determina i modi di convocazione dell'assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Lo Statuto della ALFA S.r.l., nella sua versione anteriore alle modifiche apportate nel corso dell'assemblea oggi impugnata (che, comunque, non hanno riguardato le modalità di convocazione) nulla prevede in ordine alle modalità di convocazione dell'assemblea, con la conseguenza che la convocazione va effettuata, secondo il testo della disposizione codicistica sopra richiamata, mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese.

Occorre quindi interrogarsi se l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata sia equivalente, sotto il profilo giuridico, all'invio di una missiva raccomandata.

Come è noto, la posta elettronica certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68).

In particolare, l'art. 4 del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 prevede che la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggio la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. L'art. 6 chiarisce, poi, che la ricevuta di avvenuta consegna fornisce al mittente prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.

Ciò posto, essendo prevista l'equiparazione tra missiva raccomandata con ricevuta di ritorno e messaggio di posta elettronica certificata - equiparazione che deriva dalla circostanza che entrambi i mezzi garantiscono in modo certo che la comunicazione entri nella sfera di conoscibilità (non esigendo certo la legge una conoscenza effettiva del testo) del destinatario - deve necessariamente concludersi che l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata soddisfa i requisiti di forma richiesti dall'art. 2479 bis c.c. per la convocazione dell'assemblea di una società di capitali.

Né ad una conclusione del genere osta la circostanza che l'indirizzo del socio non sarebbe rinvenibile nel registro delle imprese (come invece l'indirizzo «fisico» al quale, ai sensi del citato art. 2479 bis c.c., deve essere inviata la raccomandata cartacea di convocazione).

Infatti, nel caso di specie, TIZIO non ha neppure contestato che l'indirizzo al quale è stata inviata la convocazione (tizio@pec.it) non costituisca effettivamente il proprio indirizzo «digitale» con la conseguenza che la convocazione per l'assemblea ha certamente assolto alla propria funzione di informare il socio della fissazione della prossima adunanza e di quel che in essa si andrà a deliberare in modo da consentirgli l'esercizio consapevole del diritto d'intervento e di voto.

Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda proposta da TIZIO deve essere integralmente respinta.

Parte attrice, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della parte convenuta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 aprile 2014) essendo stata svolta l'ultima parte dell'attività defensionale successivamente all'entrata in vigore della nuova normativa.

 

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

I) rigetta la domanda proposta da TIZIO;

II) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, della spese legali del presente giudizio che liquida in. complessivi € 7.500,00, per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Roma in data 30 giugno 2015.

 

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