Unioni civili. Approvata la legge
UNIONI CIVILI. APPROVATA LA LEGGE
Il testo che segue è tratto da CNN Notizie (Notiziario del Consiglio Nazionale del Notariato) del 12 maggio 2016
Ieri sera (il giorno 11 maggio 2016) la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il DDL Cirinnà, dopo che il Governo aveva posto la questione di fiducia sul testo, blindando così il contenuto del provvedimento nella versione licenziata dal Senato.
La legge, come noto, è stata molta attesa ed in seguito alla sua entrata in vigore anche nel nostro Paese si verranno a delineare tre diverse formazioni sociali: il matrimonio, l'unione civile, cui potranno accedere le persone dello stesso sesso, e le convivenze di fatto.
Di seguito una breve sintesi delle nuove norme che verranno introdotte nel nostro ordinamento.
La prima parte del provvedimento è dedicata all'unione civile delle coppie omosessuali.
In particolare, si attribuisce a due persone maggiorenni e dello stesso sesso la possibilità di formalizzare la loro unione, mediante dichiarazione da rendersi innanzi all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni. Si stabilisce poi che la dichiarazione venga annotata nell'archivio dello stato civile e che dalla stessa discendano nei confronti di entrambi i partner diritti e doveri assimilabili a quelli derivanti dal matrimonio. Tra questi diritti, ad esempio: il diritto ad assumere il cognome del partner, il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità e il TFR maturato dall'altro; il diritto di scegliere il regime patrimoniale, potendo optare per la comunione dei beni; i diritti successori derivanti dalla morte di uno dei due componenti l'unione civile, essendo riconosciuto in capo al partner superstite il diritto alla quota di legittima.
La nuova legge disciplina poi le convivenze di fatto cui invece potranno ricorrere sia le coppie dello stesso sesso che le coppie di sesso diverso. Per l'accertamento di tale convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e alla lettera b) del comma 1 del D.p.r. 223/1989.
Anche le coppie che decidano di dare vita a tale diversa formazione sociale otterranno il riconoscimento di alcuni diritti, anche se di portata più limitata rispetto a quelli che derivano dal matrimonio e dall'unione civile.
Tra i diritti riconosciuti alle coppie conviventi vi sono, ad esempio: i diritti previsti dall'ordinamento penitenziario e i diritti previsti in ambito sanitario. Si attribuisce inoltre al partner la possibilità di nominare l'altro come proprio rappresentante. Vengono altresì previsti i diritti relativi alla casa di abitazione nonché il diritto ad ottenere il risarcimento per il danno derivante all'altro partner da fatto illecito.
Dalla convivenza, tuttavia, non discendono diritti successori. Ed infatti, a differenza dell'unione civile, non sono contemplati diritti successori per il convivente di fatto che non potrà quindi concorrere con gli eventuali altri aventi diritto alla ripartizione del patrimonio ereditario.
I conviventi potranno però disciplinare i loro reciproci rapporti patrimoniali attraverso la stipulazione di un contratto di convivenza, per il quale è prevista la forma dell'atto pubblico ovvero della scrittura privata.
Questo è in estrema sintesi il contenuto della nuova legge di cui si attende la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
All’indirizzo http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0039030.pdf
è consultabile il testo completo, pubblicato sul sito della Camera.
A cura dell’Ufficio Legislativo