Tribunale di Milano: convocazione diretta dell'assemblea da parte dei soci di s.r.l.

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nella persona dei magistrati:

dott. Vincenzo Perozziello Presidente

dr.ssa Alessandra Dal Moro giudice

dott. Guido Vannicelli giudice relatore ed estensore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. n. 70076/2014 R.g. avverso l'ordinanza resa in data 10/11/2014 dal giudice istruttore della causa n. 48536/2014 R.g., promosso con ricorso depositato il 19/11/2014 da

ALFA S.R.L. nonché TIZIA

attrici, reclamanti

contro

BETA S.R.L.

convenuta

nonché

CAIO

intervenuto, resistente

Il Collegio,

letti gli atti ed i documenti di causa, ivi compresi quelli del primo grado cautelare, uditi i procuratori delle parti nell'udienza camerale dell'11/12/2014,

PREMESSO CHE

A. quanto all'esposizione dei fatti che hanno provocato l'impugnativa -da parte de ALFA S.R.L. (socia al 50%) e dell'amministratrice revocata TIZIA (1) - della decisione assunta il 6/6/2014 all'esito dell'assemblea della BETA S.R.L. con il voto del solo altro socio CAIO che l'aveva convocata con la sua raccomandata del 26/5/2014, che possono e debbono esser qui richiamate le circostanze storiche non contestate esposte dal giudice istruttore della causa di merito alle pagine 2 - 3 dell'ordinanza reclamata;

che dal reclamo delle attrici e dalla memoria difensiva dell'interveniente (essendosi sostanzialmente il curatore speciale nominato ex art. 78 c.p.c. alla società convenuta rimesso al Tribunale) si evince come le une e l'altro abbiano sostanzialmente chiesto al Collegio di rivalutare le stesse prospettazioni già sottoposte al giudice istruttore, fondate essenzialmente sulla legittimità o meno della convocazione ad opera di CAIO, socio al 50% ed attualmente anche amministratore della BETA S.R.L., dell'adunanza assembleare del 6/6/2014, alla luce della pretesa violazione dell'art. 11 dell'atto costitutivo e dell'intervenuta convocazione in data 29/5/2014 da parte dell'allora amministratrice TIZIA di altra assemblea (alla fine non tenutasi) per la successiva data del 26/6/2014;

RITENUTO

B. che in punto di diritto il Collegio non ha ragione di discostarsi qui dai ripetuti precedenti di questa Sezione specializzata correttamente citati dal giudice di prime cure nel provvedimento impugnato, tali per cui nel potere di sottoporre gli argomenti di discussione da essi individuati all’assemblea, attribuito dal primo comma dell'art. 2479 c.c. ai soci che detengano almeno un terzo del capitale di una società a responsabilità limitata, deve ritenersi altresì ricompreso il potere di convocazione diretta dell’assemblea su quegli stessi argomenti,

˃ tale interpretazione estensiva apparendo del tutto compatibile con la posizione privilegiata attribuita ai soci nell’ambito delle ss.r.l. dalla riforma del 2003,

˃ e dovendo trovare applicazione anche laddove, come nel caso di specie, lo statuto regoli la convocazione assembleare demandandola all'organo gestorio,

˃ atteso, sotto tale ultimo profilo, che da un lato la norma di cui disposizione di legge in esame va considerata quale posizione di garanzia non derogabile, e dall'altro il rinvio di cui al primo comma dell'art.2479 bis c.c. all'atto costitutivo per la disciplina dei "modi di convocazione dell'assemblea" va appunto riferito alle sole modalità di convocazione in senso stretto (mezzo, termini ecc.) (2);

C. che in punto di fatto, fermo restando che il conflitto in corso -attesa la natura comunque bipersonale e paritaria della BETA S.R.L.- meglio andrebbe gestito (onde evitare lo stallo che appare già in atto) con opportuni accordi in termini di exit ovvero di liquidazione della società, da un lato la convocazione dell'assemblea ad opera del socio qui interveniente con le modalità da lui utilizzate appare quindi legittima, e dall'altro la 'contromossa' adottata il 29/5/2014 dall'amministratrice allora in carica non ha avuto l'effetto di neutralizzare l'iniziativa di CAIO, poiché nell'ordine del giorno dell'assemblea indetta per il successivo 26/6/2014 TIZIA non ha inserito -contra ius- l'argomento proposto dal padre;

che per quanto infine attiene agli altri argomenti proposti dalla parte reclamante, basterà qui osservare:

- che all'assemblea del 26/6/2014, ove CAIO avesse deciso di parteciparvi tentando di provocare la discussione sul tema da lui proposto sin dal 26/5/2014 (revoca dell'amministratrice in carica e nomina di nuovo amministratore), ben avrebbe potuto l'altra socia opporsi in quanto argomento non inserito nell'ordine del giorno di cui all'avviso di convocazione;

- che se davvero la preoccupazione di TIZIA fosse stata quella di prendere, nonostante la mancata approvazione del bilancio, una delle decisioni alternative imposte dall'art. 2482 ter c.c. e segnatamente quella di scioglimento e liquidazione, ben avrebbe ella potuto procedere sotto sua responsabilità -ai sensi e per gli effetti dell'art. 2485 co. 1° c.c.- all'iscrizione della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co. 1° n. 4);

D. che il reclamo va pertanto respinto, e la parte reclamante condannata a rifondere all'intervenuto le spese del grado (congruamente liquidabili -giusta il d.m.G. n. 140 del 20/7/2012 e il d.m. n. 55 del 10/3/2014- nella misura di complessivi € 2.000,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria al 4% ed alla rivalsa dell'I.v.a. al 22%), mentre nel rapporto con il curatore processuale nominato alla BETA S.R.L. (3), rimessosi dubitativamente al Collegio, le spese meritano integrale compensazione;

P. T. M.

letto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

1) rigetta il reclamo;

2) condanna parte reclamante a rifondere a CIAO le spese del procedimento di reclamo, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria al 4% ed alla rivalsa dell'I.v.a. al 22%;

3) compensa le spese nel rapporto processuale fra la parte reclamante e il curatore speciale della società convenuta;

4) manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza.

Milano, camera di consiglio dell'11 dicembre 2014

 

il Presidente

dott. Vincenzo Perozziello

 

___________________

  1. A sua volta, unica socia e amministratrice della ALFA s.r.l.

  2. "Come denotato dalla disciplina contenuta nella seconda parte dello stesso primo comma, che solo tali strette modalità regola in via generale per le ipotesi nelle quali l'atto costitutivo non provveda" (così Trib. Milano, S.s.i., sentenza del 7/3/2013)

  3. Il cui compenso, così come l'opera del difensore da lui prescelto, graverà sulla società rappresentata.

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