Tre massime societarie del Consiglio Notarile di Roma - Maggio 2015

Dai Distretti

 

Cnn 8 maggio 2015

 

ROMA: COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO. LE TRE MASSIME DI MAGGIO 2015

 

 

PRIMA MASSIMA

Iscrizione rapida di alcuni atti nel registro imprese

 

L’art. 20, comma 7-bis, del d.l. n. 91/2014, convertito in l. n. 116/2014, che dispone la immediata iscrizione nel registro delle imprese ove questa sia richiesta sulla base di un atto pubblico notarile o di una scrittura privata autenticata da notaio, si applica a tutti gli atti per i quali è previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, eccezion fatta per quelli delle società con partecipazioni rappresentate da azioni; e quindi ad eccezione degli atti delle società per azioni, delle società in accomandita per azioni, delle società consortili per azioni e delle società cooperative con partecipazioni rappresentate da azioni. Il controllo operato dal registro delle imprese sugli atti e sulle vicende inerenti le società azionarie continua ad essere regolato dall’art. 2189, comma 2, cod. civ., dall’art. 11, comma 6 e susseguenti, del d.P.R. n. 581/1995 e dall’art. 31, comma 2–ter, della l. n. 340/2000.

 

Motivazione: La massima è volta a chiarire, per un verso, che rientrano nell’ambito di applicazione della norma tutti gli atti soggetti a iscrizione, e quindi non solo gli atti costitutivi, ma anche gli atti e le deliberazioni di modifica dello statuto o dell’atto costitutivo, di liquidazione, di nomina di cariche sociali, di trasformazione, di fusione, di scissione, le cessioni di quote, e le cessioni o gli affitti di azienda, e, per altro verso, che rientrano nell’ambito di applicazione della norma tutti i suddetti atti relativi a società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata e società cooperative la cui partecipazione non sia rappresentata da azioni, società consortili a responsabilità limitata, i consorzi con attività esterna e in genere tutti gli enti per i quali la legge prevede l’iscrizione dell’ente e/o dei suoi atti nel registro delle imprese.

 

Ambedue le conclusioni si fondano sulla considerazione della finalità della norma.

 

Quanto alla prima, milita nel senso della interpretazione estensiva la parte della norma nella quale si fa riferimento (non solo) alla esigenza (di “facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche”, ma anche a quella) di accelerare “le procedure di iscrizione nel registro delle imprese” e a quella di rafforzare “il grado di conoscibilità delle vicende [in generale] relative all’attività dell’impresa”.

 

Quanto alla seconda, è parso ragionevole pensare che le suddette esigenze di facilitazione e celerità previste siano state sacrificate con riguardo agli atti delle società per azioni, per tali intendendosi tutte le società la cui partecipazione sia rappresentata da azioni, essendo per tali società, in virtù della destinazione delle azioni a circolare, maggiormente giustificata la esigenza di tutelare i terzi.

 

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SECONDA MASSIMA

Aumento del capitale sociale in presenza di azioni a voto plurimo

 

Qualora una società per azioni abbia emesso azioni a voto plurimo ai sensi dell’art. 2351, comma 4, cod. civ.:

- in caso di aumento gratuito del capitale sociale mediante emissione di nuove azioni, agli azionisti detentori di azioni a voto plurimo spettano azioni del medesimo tipo in conformità a quanto disposto dall’art. 2442, comma 2, cod. civ.;

- in caso di aumento del capitale sociale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, in applicazione analogica dell’art. 145, comma 8, T.U.F., salvo diversa disposizione dello statuto, i possessori delle azioni a voto plurimo hanno diritto di opzione su azioni a voto plurimo della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni a voto plurimo di altra categoria ovvero su azioni ordinarie.

 

Motivazione: Nelle operazioni di aumento di capitale effettuate da una società per azioni che abbia già emesso azioni a voto plurimo, vanno individuati i diritti spettanti ai soggetti titolari di azioni di tale tipo.

In caso di aumento gratuito del capitale, nella ipotesi disciplinata dall’art. 2442, comma 3, cod. civ., sarà aumentato sia il valore nominale delle azioni ordinarie sia il valore nominale delle azioni a voto plurimo; ove invece l’assemblea decida di effettuare l’aumento gratuito attraverso l’emissione di nuove azioni, è imprescindibile il rispetto del principio posto dall’art. 2442, comma 2, cod. civ. (in base al quale le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione): agli azionisti detentori di azioni a voto plurimo dovranno quindi essere assegnate azioni di nuova emissione del medesimo tipo.

In caso di aumento oneroso del capitale (e sempre che la deliberazione di aumento non preveda la esclusione o la limitazione del diritto di opzione), invece, ove all’interno della società vi siano più categorie di azioni, si ritiene che l’assemblea non sia obbligata al rispetto della proporzione esistente tra le varie categorie di azioni, potendo invece decidere di emettere, ad esempio, solamente azioni ordinarie o solamente azioni appartenenti a una o più categorie speciali (nel rispetto, in ogni caso, delle norme inderogabili di legge, come ad esempio l’art. 2351, comma 2, cod. civ.).

Questa maggiore libertà rispetto all’ipotesi dell’aumento gratuito si fonda, in primo luogo, sul fatto che l’art. 2441 cod. civ. non impone che le azioni di nuova emissione debbano avere le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione (come invece richiede l’art. 2442 cod. civ.), e, in secondo luogo, dall’applicazione dell’art. 145, comma 8, d.lgs. n. 58/1998, per il quale “salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il diritto di opzione, i possessori di azioni di risparmio hanno diritto di opzione su azioni di risparmio della stessa categoria ovvero, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni di risparmio di altra categoria, su azioni privilegiate ovvero su azioni ordinarie”. Si è quindi creduto di seguire la interpretazione maggioritaria, per la quale l’art. 145, comma 8, d.lgs. 58/1998 sarebbe espressione di un principio generale: da ciò consegue che – salva comunque la possibilità di una diversa previsione statutaria – in caso di aumento del capitale sociale a pagamento i possessori di azioni a voto plurimo hanno diritto di opzione su azioni a voto plurimo della stessa categoria o, in mancanza o per la differenza, nell'ordine, su azioni a voto plurimo di altra categoria ovvero su azioni ordinarie.

 

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TERZA MASSIMA

Nuovo terzo comma dell’art. 2506-ter del cod. civ.

 

L'art. 2506-ter, comma 3, cod. civ. disciplina il procedimento di scissione per quanto attiene al suo corredo documentale. Ove la relazione dell'organo amministrativo sia rinunciata dai soci o non sia necessaria data la struttura della scissione, rimane obbligatoria la redazione della relazione di cui all'art. 2343 cod. civ. nei casi in cui la norma sia applicabile.

Circa la previsione che la relazione dell'organo amministrativo debba menzionare il registro delle imprese dove la perizia redatta ex art. 2343 cod. civ. è depositata, appare sufficiente indicare nella relazione dell’organo amministrativo (o nel progetto di scissione, nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo non sia stata redatta) che la perizia ex 2343 cod. civ. sarà depositata nel registro delle imprese insieme alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione.

Nonostante la norma faccia riferimento espresso alla perizia ex art. 2343 cod. civ., è lecito estendere la sua portata ai casi in cui si utilizzino la relazione prevista dall'art. 2343-ter, comma 2, lett b) cod. civ. o quella prevista dall’art. 2465 cod. civ.

 

Motivazione: La novità rappresentata dall'art. 2506-ter, comma 3, cod. civ. riguarda il corredo documentale del procedimento di scissione. Ai documenti già previsti dalla normativa (oltre al progetto anche la relazione degli amministratori, la situazione patrimoniale di scissione, la relazione degli esperti circa la congruità del rapporto di cambio) si aggiunge ora la relazione di cui all'art. 2343 cod. civ. nei casi in cui la norma sia applicabile alla scissione.

La previsione che la relazione dell'organo amministrativo debba menzionare il registro delle imprese dove la perizia redatta ex art. 2343 cod. civ. è depositata, appare difficilmente applicabile, e soprattutto costituirebbe un inutile aggravio della procedura, onde appare ragionevole ammettere che sia legittimo indicare nella relazione dell’organo amministrativo (o nel progetto di scissione, nel caso in cui la relazione dell’organo amministrativo non sia stata redatta) che la perizia ex 2343 cod. civ. sarà depositata nel registro delle imprese insieme alla deliberazione di approvazione del progetto di scissione, con tutti gli altri documenti suddetti come previsto dall’art. 2502-bis, comma 1, cod. civ. richiamato dall’art. 2506-ter, ultimo comma, cod. civ..

Nonostante la norma faccia riferimento espresso alla sola perizia ex 2343 cod. civ., è lecito estendere in via analogica la sua portata anche alla relazione prevista dall'art. 2343-ter, comma 2, lett. b) cod. civ. o a quella prevista dall’art. 2465 cod. civ..

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