Trasmissione degli atti ai Comuni mediante PEC
Il decreto del Ministero dell'Interno che introduce l'impiego della Pec nella comunicazione degli atti dai notai ai comuni (D.M. 12 febbraio 2014).
Occorre inviare una copia autentica su supporto informatico sottoscritta con firma digitale del notaio, ai sensi dell'art. 68-ter L.N., unitamente ad una comunicazione del notaio da inserire nel corpo del messaggio PEC.
Gli indirizzi PEC dei comuni si ritrovano sul sito http://www.indicepa.gov.it.
Ministero dell’Interno
DECRETO 12 febbraio 2014
Modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale, di anagrafe e di stato civile, nonché tra comuni e notai per le convenzioni matrimoniali, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettere a) e c) del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. (14A01382)
(GU Serie Generale n.46 del 25-2-2014)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E LA SEMPLIFICAZIONE
Visto l'art. 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che prevede che le comunicazioni e le trasmissioni tra comuni di atti e documenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, nonchè le comunicazioni inviate ai comuni dai notai ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali a margine dell'atto di matrimonio ai sensi dell'art. 162 del codice civile, siano effettuate esclusivamente in modalità telematica, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni;
Visti il comma 2 del citato art. 6, che prevede che con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono disciplinate le modalità e i termini per l'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c);
Visto l'art. 162 del codice civile;
Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante «Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante il «Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico popolazione residente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante «Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare l'art. 2, che modifica l'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 2013, n. 109, recante «Disposizioni per la prima attuazione dell'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR)»;
Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nella seduta del 28 novembre 2013;
Decreta:
Art. 1
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti e documenti previsti
dal testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato
attivo e per la revisione delle liste elettorali
1. Gli atti e i documenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono sostituiti, al fine della trasmissione tra comuni, dal modello allegato al presente decreto.
2. Il modello di cui al comma 1 è trasmesso tra i comuni mediante l'utilizzo della posta elettronica istituzionale od in cooperazione applicativa.
3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante una delle seguenti modalità:
a) sottoscrizione con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;
b) segnatura di protocollo di cui all'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c) quando è comunque possibile accertarne la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all'art. 71 del decreto legislativo n. 82, del 2005;
d) trasmissione attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
4. L'obbligo di utilizzo del modello di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2015.
Art. 2
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti
e documenti previsti dal regolamento anagrafico
1. Ferma restando la disciplina dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dei servizi dalla stessa erogati secondo le modalità stabilite dai decreti attuativi previsti dall'art. 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le comunicazioni e le trasmissioni di atti e documenti tra comuni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono effettuate in cooperazione applicativa, ovvero mediante sistemi di posta elettronica, ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82, del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.
2. Le comunicazioni e le trasmissioni effettuate per posta elettronica, di cui al comma 1, sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalità indicate nell'art. 1, comma 3.
Art. 3
Comunicazione e trasmissione tra comuni di atti
e documenti previsti dal regolamento di stato civile
1. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono effettuate mediante sistemi di posta elettronica ai sensi dell'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005, tra caselle di posta elettronica istituzionale.
2. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 1 sono valide qualora la provenienza delle stesse è verificata, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante le modalità indicate nell'art. 1, comma 3.
Art. 4
Comunicazione e trasmissione di atti tra notai e comuni
1. Le comunicazioni e le trasmissioni degli atti ai comuni, anche ai fini delle annotazioni delle convenzioni matrimoniali, sono effettuate dai notai a mezzo di posta elettronica certificata. Gli atti trasmessi unitamente alla comunicazione sono firmati digitalmente per attestarne la conformità all'originale.