Trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS. La risposta a interpello n. 252/2019 dell'Agenzia delle Entrate
Risposta n. 252
Roma, 16 luglio 2019
OGGETTO: Trasferimenti gratuiti a favore di ONLUS - Articolo 82, comma 2 del d.lgs. n.117 del 2017 - Articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212
Con l’interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente
QUESITO
La Fondazione Alfa (di seguito, “Fondazione”), dichiarata estinta con provvedimento del Prefetto di Roma n. 0325139 del 22 settembre 2017, tramite il liquidatore e legale rappresentante, riferisce che in conformità alla delibera del Consiglio Generale della Fondazione del 22 marzo 2017 e a quanto previsto all'art.
20 dello Statuto, intende procedere al trasferimento delle proprietà immobiliari residue a favore della collegata Associazione Beta ONLUS (di seguito, “Associazione”).
L'istante, premesso che con interpello presentato in data 16 novembre 2018 chiedeva se era possibile fruire nel caso in esame delle agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti a titolo gratuito a favore di ONLUS, di cui ai decreti legislativi 31 ottobre 1990 n. 346 e n. 347, dopo aver rinunciato, in data 30 gennaio 2019, al predetto interpello, con la presente istanza chiede se al medesimo caso sia applicabile l’agevolazione prevista dall'art. 82 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore).
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Fondazione ritiene che relativamente ai trasferimenti gratuiti in esame a favore dell’Associazione possa applicarsi l'agevolazione fiscale prevista dall'art. 82, comma 2 del d.lgs. n.117 del 2017, in quanto, fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore, tale disposizione risulta applicabile ai trasferimenti gratuiti a favore, tra l’altro, delle ONLUS.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In via preliminare, si fa presente che non costituisce oggetto di interpello l’esame ed il riscontro dei profili civilistici correlati all’operazione descritta nella presente istanza, in merito alle questioni fiscali prospettate si formulano le seguenti osservazioni.
Con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2017, n. 179, S.O.) e successive modificazioni è stato approvato, in attuazione dell’articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106, il “Codice del Terzo Settore” (di seguito anche “CTS” o “Codice”) che provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (di seguito “ETS”).
In linea generale, l’articolo 104, comma 3, del medesimo decreto legislativo prevede che le norme del CTS entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi a partire dal 3 agosto 2017.
Tuttavia, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 104, le disposizioni del Titolo X (Regime fiscale degli ETS) si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea di cui all’articolo 101, comma 10, e comunque, non prima del periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro stesso.
Una deroga alla suddetta previsione è recata dall’articolo 104, comma 1, del CTS in base al quale alcune disposizioni si applicano in via transitoria a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre (quindi dal 1° gennaio 2018) e fino all’entrata in vigore delle disposizioni del Titolo X, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle organizzazioni di volontariato (ODV) e alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte negli apposti registri.
Tra le disposizioni che si applicano dal 1° gennaio 2018 alle ONLUS, alle ODV e alle APS è ricompreso, in particolare, l’articolo 82 del CTS, concernente disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali, il quale, al comma 2 prevede che “non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti di cui al comma 1 (vale a dire enti del Terzo settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali in forma di società) utilizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 1 (vale a dire per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale)”.
Pertanto, in attesa che diventi operativo il predetto Registro unico nazionale, l’agevolazione recata dal citato articolo 82, comma 2, si applica, alle condizioni ivi previste, ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti iscritti negli attuali registri previsti dalle normative di settore (ONLUS, ODV, APS). Solo a decorrere dalla fine del predetto periodo transitorio, l’agevolazione in esame troverà applicazione per i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, sino alla fine del predetto periodo transitorio, all’atto di trasferimento a titolo gratuito a favore della Associazione ONLUS risulta applicabile l’agevolazione recata dall’articolo 82, comma 2, del CTS nei limiti previsti dalla medesima norma.
Si fa presente, ad ogni buon fine, che l’agevolazione, peraltro di analogo contenuto, recata dagli articoli 3 commi 1 e 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e dagli articoli 1, comma 2 e 10, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, continua ad applicarsi ai trasferimenti gratuiti a favore dei restanti soggetti previsti dalle medesime norme.
Si segnala, altresì, che tali ultime disposizioni, a decorrere dalla fine del periodo transitorio previsto dal CTS, non risulteranno applicabili ai trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli enti del Terzo settore [cfr. art. 89, comma 1, lettera b) del CTS] ai quali invece si applicherà il citato articolo 82, comma 2, del CTS.