SULLA DELEGA DEL NOTAIO DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO ALL’INVENTARIO DI TUTELA
Quesito Civilistico n. 257-2014/C
Cnn 12 giugno 2015
SULLA DELEGA DEL NOTAIO DA PARTE DELL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA IN MERITO ALL’INVENTARIO DI TUTELA
Si pone un quesito in tema di inventario di tutela relativo ad un soggetto interdetto. In dettaglio, si domanda se debba ritenersi necessaria, stante il disposto dell’ultimo comma dell’art. 769 cod. proc. civ., la delega del notaio da parte dell’Autorità Giudiziaria ovvero se il Notaio possa essere designato direttamente dal tutore ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 769 cod. proc. civ. e 363 cod. civ.
Infine, si chiede quali sarebbero le conseguenze nell’ipotesi di un inventario di tutela redatto dal notaio in difetto di delega da parte dell’Autorità Giudiziaria.
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Il processo verbale di inventario ha la funzione di accertare la reale ed effettiva composizione di un patrimonio; esso, inoltre, precostituendo una prova idonea a proteggere certi soggetti e limitarne la responsabilità personale, costituisce uno strumento di carattere cautelativo (1). L’inventario di tutela dell’interdetto, in particolare, documenta obiettivamente e analiticamente la situazione del patrimonio del interdetto, così da fissare i presupposti della responsabilità del tutore: la funzione cautelativa di esso è considerata essenziale dalla legge, che impone l'obbligo dello stesso inventario direttamente e inderogabilmente (2).
Gli artt. 769 e ss. inseriti nel capo terzo (rubricato “Dell’inventario”) del titolo IV (rubricato “Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni”) del codice di rito civile dettano i presupposti e le modalità di esecuzione dell’inventario con riferimento alle successioni ereditarie ma, come precisato anche dalla dottrina (3), si tratta di disposizioni di carattere generale che, in forza dell’art. 777 cod. proc. civ., disciplinano ogni inventario ordinato dalla legge (4), fatte salve le formalità speciali dettate per i beni dei minori ex artt. 362.
Il legislatore, con la legge n. 10 del 17 febbraio 2012, ha aggiunto un nuovo comma alla previsione di cui all’art. 769 c.p.c. (5), in base al quale, per la sola ipotesi in cui non siano già stati apposti i sigilli, viene meno la necessità di ricorrere all’autorità giudiziaria per la scelta e la conseguente nomina del notaio destinato a procedere alla formazione dell’inventario dei beni ereditari.
Secondo parte della dottrina, la tanto nuova quanto peculiare figura di inventario ha la medesima efficacia probatoria dell’inventario delegato dall’autorità giudiziaria, rispetto al quale si differenzia – e in modo significativo - sotto il profilo soggettivo in quanto solo in presenza di delega dell’autorità giudiziaria il notaio incaricato a procedere alla redazione dell’inventario è qualificabile anche come ausiliario del giudice (oltre che come notaio), con conseguente applicabilità, solo in tal caso, della normativa sugli ausiliari del giudice (art. 68 c.p.c.) (compresa quella sulla liquidazione del compenso ex artt. 52 e 53 disp. att. c.p.c.) (6).
Il quarto comma dell’art. 769 cod. proc. civ., sebbene destinato a trovare applicazione in una serie nutrita di ipotesi, per espressa disposizione legislativa, incontra un limite insuperabile qualora siano stati apposti i sigilli (7). È noto che l’art. 705 cod. civ. impone l’apposizione dei sigilli allorquando tra i chiamati all’eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche. È stato rilevato, dalla dottrina prevalente (8), il carattere cogente di questa disposizione, la quale rinviene il suo scopo nell’impedire la dispersione o sottrazione dei beni ereditari (9).
Secondo parte della dottrina potrebbe residuare uno spazio di operatività dell’ultimo comma dell’art. 769 cod. proc. civ. anche in presenza di minori e soggetti incapaci laddove si ritenga che, al di fuori delle ipotesi in cui debba procedersi all’apposizione di sigilli, sarebbe in facoltà dell’esecutore testamentario redigere un inventario senza dar luogo all’apposizione dei sigilli (10).
Con riguardo specifico all’inventario di tutela, si osserva, in primo luogo, che, ai sensi dell’art. 424 cod. civ., le disposizioni a tutela dei minori (artt. 343 ss.) e quelle sulla curatela dei minori emancipati (art. 392 ss.) si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e degli inabilitati (11). In particolare, per effetto del suddetto richiamo, è applicabile alla tutela dell'interdetto l'art. 362 cod. civ. sull’inventario dei beni del minore.
Onde verificare la possibilità di estendere l’applicazione dell’ultimo comma dell’art. 769 cod. proc. civ. all’inventario ex art. 362 ss. cod. civ., posta l’assenza di specifici precedenti giurisprudenziali, occorre considerare che l’inventario di tutela ha un rigoroso regime di forma e di contenuto, in parte diverso da quello dell’inventario giudiziale disciplinato dagli artt. 769 ss. cod. proc. civ., in ragione dello stato di incapacità del soggetto dei cui beni si tratta e dalla natura dell’istituto della tutela (12).
Valutando la delicatezza dell’istituto in esame, il Supremo Collegio ha escluso la configurabilità di un inventario di tutela volontario (13), mentre, dal canto suo, autorevole dottrina ha precisato che la redazione dell’inventario ex art. 362 ss. è sottoposto ad una serie di formalità atte a garantirne la fedeltà e la completezza (14), nonché a delimitare la responsabilità del tutore in ordine alla conservazione e alla restituzione dei beni (15); sicché si afferma che le disposizioni sulla tutela sono norme di ordine pubblico, e come tali non ammettono deroghe, salvo i casi espressamente previsti dalla legge (16). Scopo della redazione dell'inventario, nel quadro delle norme che disciplinano la tutela è quello di garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace e di difenderlo da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua restituzione.
Non può tacersi, poi, di considerare anche la diffidenza che il legislatore ha mostrato nei confronti del tutore con la predisposizione di una serie di cautele (17). Si pensi, infatti, che il tutore deve dichiarare in sede di inventario i suoi debiti o crediti nei confronti del soggetto sottoposto a tutela (art. 367 c.c.), depositare i titoli ed i valori dello stesso soggetto (art. 369 c.c.), astenersi dall'amministrazione prima del compimento dell'inventario, tranne che per gli affari che non ammettono dilazione (art. 370 c.c).
Con particolare riferimento alle peculiarità previste per l’inventario di tutela rispetto all’inventario ex art. 769 ss., il tutore, come primo atto del suo ufficio (18), dopo aver prestato giuramento, deve procedere all’inventario dei beni nei dieci giorni in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina (19) e, in considerazione delle caratteristiche del patrimonio da amministrare, il giudice, ai sensi dell’art. 381 cod. civ., può anche richiedergli la prestazione di una cauzione (20). Ai sensi dell’art. 363 cod. civ., l’inventario può essere fatto col ministero di un cancelliere del Tribunale o di un notaio, a ciò delegato, dal giudice tutelare; è previsto l’intervento obbligatorio del protutore (21) e, ove possibile, del minore ultra sedicenne (22). Si afferma che il protutore eserciti una funzione di controllo sul contenuto dell’inventario, dovendo attestarne, con giuramento, la veridicità (23). Ai sensi del primo comma dell’art. 363 c.c., inoltre, l’inventario deve sempre compiersi alla presenza di due testimoni, preferibilmente scelti tra parenti o amici della famiglia (24).
Il successivo art. 364 cod. civ. enuncia il contenuto dell’inventario, includendovi immobili, mobili, crediti, debiti, nonché la descrizione di carte, note e scritture dello stato attivo e passivo del patrimonio, rinviando per le formalità agli artt. 769 ss. del codice di rito.
Infine, l’inventario deve essere depositato presso la cancelleria del tribunale, ai sensi dell’art. 48 disp. att. c.c., e le sue risultanze devono essere annotate, a cura del cancelliere, in un capitolo speciale del registro delle tutele. Al momento del deposito, il tutore e il protutore devono attestarne la veridicità con giuramento.
Sia il rigoroso regime di forma contenuto previsto per l’inventario di tutela, sia la ratio delle descritte cautele (ravvisata nelle esigenze di fedeltà e completezza dell’inventario nonché di delimitazione della responsabilità del tutore in ordine alla conservazione e restituzione dei beni del soggetto sottoposto a tutela), sembrano deporre per l’inoperatività dell’ultimo comma dell’art. 769 cod. proc. civ. all’inventario dei beni cui debba procedere il tutore all’apertura della tutela ai sensi dell’art. 363 cod. civ.
Ai fini di una riflessione in merito all’inventario di tutela redatto in difetto di delega, secondo la già ricordata pronunzia della Corte di legittimità, “il notaio non ha titolo a redigere l'inventario dei beni dell'incapace se non su delega del giudice (…); senza quel provvedimento l'atto da lui compiuto sarebbe (stato) arbitrario perché non richiesto o autorizzato da alcuno” (25). Può essere utile a tale riflessione, poi, considerare alcune pronunzie risalenti della giurisprudenza di merito (sebbene non trattino specificamente dell’inventario ex artt. 362 ss.) secondo cui sussiste nullità dell’inventario redatto dal notaio senza la preventiva delega del giudice (26), con effetti particolarmente negativi nell’ipotesi di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario poiché in tal caso vi sarebbe decadenza del beneficio (27).
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Concludendo, esaminato il quadro dottrinale e giurisprudenziale di riferimento, con la dovuta prudenza vista la delicatezza dell’istituto dell’inventario ex artt. 362 ss., nonché la straordinaria importanza dell’intervento legislativo novellatore sull’art. 769 cod. proc. civ., sembra che le ragioni suesposte depongano per la non applicabilità dell’ultimo comma dell’art. 769 cod. proc. civ. all’inventario di tutela, con conseguente necessità della delega dell’Autorità Giudiziaria al notaio per la redazione dello stesso.
Quanto alle conseguenze nell’ipotesi di inventario redatto in difetto di delega, nell’assenza di pronunzie giurisprudenziali specifiche in merito, non può che ribadirsi che, ad avviso della pronuncia giurisprudenziale supra riportata (28), l’inventario di tutela redatto dal notaio non delegato è da considerarsi arbitrario, mentre, ad avviso di pronunzie giurisprudenziali risalenti - riferite però all’inventario di cassette di sicurezza o all’inventario di eredità beneficiata - sussiste nullità in caso di difetto di delega
Luisa Piccolo
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1) Scuto, Inventario (diritto vigente) in Noviss. dig. it., 1963; cfr., anche: voce Inventario in Dizionario enciclopedico del notariato, Roma, 1974, tomo II, 702; Cattaneo, voce Inventario in Digesto disc. pubbl., Torino, 1993, 155.
2) De Cupis, Tutela e curatela, in EG, XXXI, Roma, 1994, 3; Comunale, voce Inventario (dir. priv.)in Enc. Giu., Milano, 1972, p. 633.
3) Satta, Commentario al cpc, IV, 2, 85; Andrioli, Commento al cpc, IV, Napoli, 1964, 584; Gamba, in Commentario breve al cpc, Pa, 2009, 2437.
4) In particolare, secondo la dottrina, gli artt. 769 e ss. trovano applicazione nelle ipotesi di cui agli articoli: 52 (immissione nel possesso temporaneo dei beni dell’assente); 64 (immissione nel possesso a seguito della dichiarazione di morte presunta); 70 (successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l’esistenza); 72 (successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presunta); 484 (accettazione con il beneficio di inventario); 485 (chiamato all’eredità che è nel possesso di beni); 487 (chiamato all’eredità che non è nel possesso di beni); 488 (dichiarazione in caso di termine fissato dall’autorità giudiziaria); 529 (obblighi del curatore dell’eredità); 705 (inventario dei beni devoluti a minori, assenti, interdetti o persone giuridiche ad opera dell’esecutore testamentario); 1002 e 2561 (usufrutto e usufrutto d’azienda).Restano, invece, fuori le previsioni del codice civile che disciplinano l’inventario dei beni dei minori (artt. 362 ss. c.c.), stante l’espressa esclusione di cui al citato art. 777 c.p.c. E, secondo parte della dottrina, restano altresì fuori, non solo gli inventari che debbono essere eseguiti dagli imprenditori commerciali (artt. 2214, 1° comma, e 2215 cod. civ.), ma anche quelli che devono redigere i liquidatori, insieme con gli amministratori, in caso di liquidazione di società (art. 2277 cod. civ.), cfr: Cattaneo, Inventario, cit., 158 secondo il quale «le norme ad essi applicabili non prevedono infatti alcun provvedimento giudiziale, né prescrivono il ministero di un cancelliere o di un notaio [se non per la bollatura e la vidimazione dei libri …]. Inoltre è diversamente regolato il contenuto dell’inventario, che, ai sensi dell’art. 2217 c.c., deve chiudersi con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite». Diversamente ritiene che trovino applicazione le disposizioni di cui al codice di procedura civile anche con riferimento all’inventario delle imprese commerciali di cui all’art. 2217: Chizzini, La disciplina processuale dei procedimenti relativi all’apertura della successione, cit., 79-80. Cfr. per ampi riferimenti, Fabiani, La riforma del procedimento di formazione dell’inventario (art. 769 c.p.c.)di cui alla legge n. 10 del 2012, Studio n. 283 - 2012/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici in data 20 luglio 2012), in Studi e materiali, 2012, 4, p. 1079 ss. e in Europa e dir. priv., 2012, 3, p. 842 ss.
5) Cfr. Fabiani, La riforma del procedimento di formazione dell’inventario (art. 769 c.p.c.)di cui alla legge n. 10 del 2012, cit.; Petrelli, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile primo semestre 2012 in www.gaetanopetrelli.it.
6) Cfr. Fabiani, La riforma del procedimento di formazione dell’inventario (art. 769 c.p.c.)di cui alla legge n. 10 del 2012, Studio n. 283 - 2012/C, cit. L’Autore, dopo essersi soffermato sulla ratio sottesa all’intervento del legislatore, giunge a ritenere che ci troviamo di fronte ad una riforma di portata ben più significativa di quanto potrebbe apparire in prima battuta, considerando: a) l’ambito di applicazione della stessa esteso a tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate alle “forme giudiziali” di cui agli artt. 769 ss. c.p.c.; b) la peculiarità della figura di inventario introdotta nel nostro ordinamento, stante la possibilità di prescindere dalla delega dell’Autorità giudiziaria con riferimento ad un inventario comunque assoggettato alle “forme giudiziali” di cui agli artt. 769 ss. c.p.c., cui è, peraltro, inscindibilmente legata la difficoltà di inquadramento dello stesso rispetto alla tradizionale contrapposizione fra inventario giudiziale e inventario stragiudiziale; un inventario che però, secondo l’A., indipendentemente dalla qualificazione adottata, ha la medesima efficacia probatoria dell’inventario delegato dall’autorità giudiziaria, dal quale differisce, invece, sotto il profilo “soggettivo”, non essendo in tal caso il notaio qualificabile come ausiliario del giudice (art. 68 c.p.c.) e non essendo, dunque, neanche applicabile la relativa normativa; c) delle ricadute di ordine sistematico, non tanto e non solo con specifico riferimento alla tematica dell’inventario, quanto soprattutto, in via più generale, con riferimento a quella della competenza del notaio in tema di atti non negoziali (ivi compresi i verbali di constatazione).
È stato affermato (Petrelli, Rassegna delle recenti novità normative di interesse notarile primo semestre 2012, cit.) che “deve ritenersi che il nuovo terzo comma introduca – con riferimento all’ipotesi in cui non siano stati apposti i sigilli – una facoltà alternativa rispetto a quella disciplinata dal primo comma dell’art. 769 c.p.c. Conseguentemente: - quando sono stati apposti i sigilli, la competenza del notaio alla redazione dell’inventario presuppone una designazione testamentaria, ovvero un provvedimento del tribunale; - quando non sono stati apposti i sigilli, la competenza notarile sussiste in presenza, alternativamente, di una designazione testamentaria, di un provvedimento del tribunale, ovvero di una scelta della parte che ne assume l’iniziativa”.
7) Secondo parte della dottrina - Fabiani, La riforma del procedimento di formazione dell’inventario (art. 769 c.p.c.)di cui alla legge n. 10 del 2012, cit. -: “Non rientra (…) nell’ambito di applicazione della disposizione in esame l’inventario che deve far redigere l’esecutore testamentario quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, stante la necessità di procedere preventivamente in tali ipotesi, ai sensi di quanto disposto dall’art. 705 c.p.c., alla apposizione dei sigilli”. Il medesimo studio aggiunge che “anche in tal caso, potrebbe residuare uno spazio di operatività del art. 769, ult. comma, c.p.c. ove si ritenga, come fa una parte della dottrina,che, al di fuori dei casi in cui è fatto obbligo all’esecutore testamentario di far apporre i sigilli e far redigere l’inventario, sarebbe comunque in facoltà di quest’ultimo far ricorso suddette procedure, e, dunque, per quanto qui interessa, anche di far redigere un inventario senza procedere preventivamente all’apposizione dei sigilli”. L’A., in questo senso, riporta le argomentazioni di Cuffaro, ( Gli esecutori testamentari, in Tratt. di diritto privato diretto da P. Rescigno, 6, t. II, Torino, 1997, 380) secondo il quale «al di fuori delle ipotesi considerate il ricorso alle procedure in esame risulta rimesso alla discrezionalità dell’esecutore, il quale potrebbe avere interesse a provvedervi in misura da essere agevolato rispetto all’adempimento dell’obbligo di rendimento di conto».
8) Sul carattere cogente dell’art. 705 cod. civ. cfr. Capozzi, Successioni e donazioni, II, Milano, 1982, 603; Bergamo, sub art. 705 cod. civ. in Commentario del cod. civ. diretto da Gabrielli, “Delle successioni” (a cura di Cuffaro e Delfini), Torino, 2010, p. 981 – 982. Contra, però, cfr. Talamanca (Successioni testamentarie in Comm. Scialoja – Branca, sub. artt. 679 – 712, rist. Bo – RM, 1978, 514) il quale riflettendo in ordine all’art. 754, secondo comma, cod. proc. civ. giunge a ritenere che “…l’apposizione dei sigilli e l’inventario sono disponibili da parte del testatore (…); e non si vede perché questa disponibilità debba venir meno per l’esistenza di un esecutore testamentario”.
9) Cuffaro, Gli esecutori testamentari, in Trattato di diritto privato diretto da Rescigno, 6, II, Torino, 1997, p. 388; Bergamo, sub art. 705 cod. civ. in Commentario del cod. civ. diretto da Gabrielli, “Delle successioni” (a cura di Cuffaro e Delfini), cit., p. 981 – 982; Santarcangelo, Volontaria giurisdizione, Milano, p. 647.
10) Cfr. Fabiani, op. cit. che, esaminata funditus la ratio sottesa alla disposizione in commento, dopo aver chiarito la particolare vis espansiva dell’ultimo comma dell’art. 769 (che riguarda tutte le ipotesi di inventario ordinato dalla legge assoggettate alle “forme giudiziali”, salvo – posta l’espressa esclusione normativa - le ipotesi in cui debba procedersi all’apposizione di sigilli), non esclude che questa disposizione possa trovare applicazione in presenza di minori e soggetti incapaci affermando che: “Non rientrano indubbiamente nell’ambito di applicazione della nuova disposizione normativa in esame, stante quanto testualmente disposto dall’art. 777 c.p.c., «le formalità speciali stabilite dal cod. civ. per l’inventario dei beni dei minori (art. 777 c.p.c.)». Anche se, giova evidenziarlo, questa previsione codicistica non vale comunque ad escludere in toto l’operatività del nuovo ultimo comma dell’art. 769 c.p.c. in presenza di minori, posto che l’esclusione di cui sopra ha ad oggetto la sola peculiare ipotesi dell’apertura della tutela e, dunque, dell’inventario dei beni del minore cui deve procedere il tutore conformemente al disposto di cui agli artt. 362 ss. cod. civ”.
11) Cfr. sent. Corte appello Milano, 23 marzo 2005 la quale precisa che l'art. 363 cod. civ., norma dettata per la tutela dei minori è applicabile anche alla tutela dell'interdetto per effetto del richiamo contenuto nell'art. 424 cod. civ.
12) Comunale, voce Inventario (dir. priv.)cit., p. 633.
13) Corte Cass. Sentenza n. 10801 del 04/11/1997 (Ced, Rv. 509464): “Scopo della redazione dell'inventario, nel quadro delle norme che disciplinano la tutela, (…) è quello di garantire l'integrità del patrimonio dell'incapace e di difenderlo da arbitrarie sottrazioni, in previsione della sua restituzione. In questo quadro si pone la previsione dell'obbligo del tutore di procedere all'inventario nei dieci giorni successivi a quello in cui ha avuto legalmente notizia della sua nomina (art. 362 c.c.), di dichiarare in sede di inventario i suoi debiti o crediti nei confronti del soggetto sottoposto a tutela (art. 367 c.c.), di depositare i titoli ed i valori dello stesso soggetto (art, 369 c.c.), di astenersi dall'amministrazione prima del compimento dell'inventario, tranne che per gli affari che non ammettono dilazione (art. 370 c.c.), e così via. L'inventario costituisce, quindi, un momento indispensabile perché la tutela possa esplicarsi in tutto il suo effetto, e si spiega allora perché per esso sia previsto un dettagliato e preciso regime formale e perché siano previsti, stante l'impossibilità di parteciparvi da parte del soggetto sottoposto a tutela (a meno che trattasi di minore che abbia compiuto gli anni sedici), l'intervento obbligatorio del protutore e l'assistenza di due testimoni, preferibilmente scelti tra i parenti o gli amici della famiglia. L'inventario infine viene eseguito dal notaio non su incarico del tutore ma su delega del giudice tutelare (art. 363 c.c.). Da queste considerazioni di carattere generale sulla funzione dell'inventario previsto dagli artt. 362 e 363 c.c. discendono le seguenti conseguenze:
- il notaio non ha titolo a redigere l'inventario dei beni dell'incapace se non su delega del giudice (…); senza quel provvedimento l'atto da lui compiuto sarebbe (stato) arbitrario perché non richiesto o autorizzato da alcuno; il fatto che l'inventario sia stato richiesto ed effettuato oltre i termini di legge può incidere sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo, ma non influisce sulla natura dell'atto compiuto dal notaio (…);
- le formalità prescritte nell'art. 363 c.c. sono inderogabili, se non in ipotesi di patrimonio presumibilmente inferiore alle L. 15.000; sono poste in previsione della particolare funzione della tutela e della incapacità del soggetto titolare del patrimonio, alla cui difesa è diretto, e prevalgono quindi su tutte le altre disposizioni di carattere generale dettate in materia di redazione di inventario, che siano con esse incompatibili, siano esse contenute nella legge notarile, nei codici o in leggi speciali; da ciò consegue che il notaio non poteva esimersi dal farsi assistere da due testimoni scelti preferibilmente fra i parenti e gli amici della famiglia dell'incapace e che, meno che mai, il tutore potesse rinunziare all'assistenza dei testimoni”.
14) Jannuzzi - Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, X ed., Milano, 2004, 260.
15) Savorani, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli a cura di Balestra, vol. “Della famiglia”, Torino, p. 63.
16) Jannuzzi - Lorefice, Manuale della volontaria giurisdizione, cit., 260.
17) Cfr. Savorani, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli a cura di Balestra, vol. “Della famiglia”, cit., p. 62.
18) De Filippis, Casaburi, Tratt. Breve. Dir. fam., PA, 2002, 1190.
19) L’art. 362 cod. civ. stabilisce un termine per l’inizio e la conclusione dell’inventario: una volta prestato il giuramento, il tutore ha dici giorni di tempo, decorrenti dalla data in cui ha avuto notizia della propria nomina, per iniziare l’inventario, che deve essere ultimato entro il termine di trenta giorni dall’inizio, salvo che il giudice tutelare, valutate le circostanze del caso concreto, ritenga opportuno accordare una proroga. La valutazione delle circostanze per la concessione della proroga del termine è rimessa alla discrezione del giudice tutelare. La mancata o ritardata presentazione dell’inventario può comportare la rimozione del tutore, poiché si ritiene che tale condotta integri gli estremi della negligenza o inettitudine di cui all’art. 384 c.c., cfr. Savorani, in Commentario del codice civile diretto da Gabrielli a cura di Balestra, vol. “Della famiglia”, cit., p. 62.
20) Cfr. De Cupis, Della tutela e dell’emancipazione in Comm. Cian, Oppo, Trabucchi, IV, PA, 1992, 454. Fino al momento di conclusioni delle operazioni di inventario, il tutore non è nella pienezza delle sue funzioni, ma deve limitarsi, ai sensi dell’art. 370 c.c., al compimento di atti di carattere urgente, che non ammettono dilazione.
21) Il protutore non deve limitarsi ad assistere, ma deve partecipare attivamente, controllando, nell’interesse del minore, tutte le operazioni che vengono compiute e verificando che non si incorra in omissioni, cfr. Barca, in Codice civile ipertestuale, a cura di Bonilini, Confortini, Granelli, sub. art. 363, p. 579, To, 2005.
22) Anche il minore ultrasedicennne è chiamato a partecipare all’inventario, esercitando un controllo diretto sulle relative operazioni, ma si tratta di un intervento previsto solo se possibile, nel senso che eventuali circostanze occasionali come la lontananza del tutelato, non devono rallentare le operazioni di inventario, cfr. De Filippis, Casaburi, Tratt. Breve dir. fam., cit., 1193.
23) Cfr. De Cupis, Della tutela e dell’emancipazione, cit., 456.
24) La Corte di Legittimità ha sottolineato la necessità della presenza dei due testimoni anche allorquando l’inventario sia stato richiesto oltre i termini di legge, circostanza questa che può incidere solo sulla responsabilità dei soggetti che hanno dato luogo al ritardo, ma non influisce sull’atto compiuto dal notaio, con la conseguenza che anche in tal caso il notaio non può esimersi dal farsi assistere da due testimoni e il tutore non può rinunziare all’assistenza dei testimoni stessi, cfr. Cass. 4 novembre 1997 n. 10801, cit; Corte d’Appello di Milano, 23. 5. 2005. Inoltre, secondo la Corte di legittimità, il notaio che, delegato dal giudice tutelare, rediga l’inventario dei beni dell’interdetto senza l’assistenza dei testimoni prescritti dall’art. 363, viola gli artt. 47 e 58, n. 4, in relazione all’art. 138, secondo comma l. notarile (cfr. Cass. 4 novembre 1997 n. 10801, cit).
25) Corte Cass. Sentenza n. 10801 del 04/11/1997 (Ced, Rv. 509464).
26) Cfr. Trib. Napoli, 5 aprile 1984 sull’inventario della cassetta di sicurezza secondo cui l’inventario, posto in essere dal notaio senza essere stato all’uopo delegato e dunque privo di poteri deve considerarsi nullo, senza peraltro che questo comporti l’illecito disciplinare di cui agli artt. 28 e 138 legge notarile, il cui ambito di applicazione è limitato agli atti nulli per causa espressamente qualificata illecita o così tacitamente valutabile; pertanto (…) il notaio che, procedendo all’inventario del contenuto della cassetta di sicurezza, senza essere stato all’uopo delegato, commette una mera infrazione al dovere di compiere atti validi.
27) Secondo il Trib. Firenze, 2 luglio 1962 “E’ nullo l’inventario che, in un’eredità beneficiata, sia stato eseguito da un notaro che non sia stato delegato dal pretore ai sensi dell’art. 769 c.p.c., né designato dal de cuius […]. La nullità dell’inventario eseguito in un’eredità beneficiata, importa che gli eredi debbano considerarsi eredi puri e semplici.”
L’Ufficio Studi del CNN, investito della questione relativa alle sanzioni conseguenti a redazione di inventario di eredità senza preventiva delega da parte del giudice, ha ritenuto opportuno distinguere tra due ipotesi. Nel caso in cui il notaio, nell’ambito della procedura per l’accettazione con beneficio di inventario, rediga il verbale senza la delega, secondo la ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza, l’inventario sarebbe nullo, sollevando tuttavia perplessità, in questa sede, circa le sanzioni connesse a tale forma di invalidità, che non sarebbero in ogni caso quelle richiamate dall’art. 28 L.N. Gli effetti di un simile atto si riverserebbero sugli eredi i quali rischierebbero di divenire eredi puri e semplici. Nel caso, invece, della redazione dell’inventario in ambito extragiudiziario, a seguito di un incarico professionale e a tutela solo degli interessi del chiamato che non abbia ancora deciso in quale forma accettare l’eredità; in questa ipotesi, la redazione dell’inventario senza il preventivo incarico del giudice, non comporta alcuna conseguenza preclusiva in ordine ai modi e ai tempi di accettazione d’eredità, in quanto l’attività notarile è fuori dalla competenza funzionale individuata per il procedimento di accettazione con beneficio d’inventario.Cfr.risp. a quesito n. 653-2006/C, est.S. Metallo.
28) Corte Cass. Sentenza n. 10801 del 04/11/1997 (Ced, Rv. 509464).