START UP INNOVATIVE E PROBLEMATICHE RELATIVE ALLA NON FALLIBILITA'

IL TRIBUNALE DI UDINE

2ˆ sezione civile

riunito in camera di consiglio composto dai sigg.ri magistrati:

Dottor Francesco Venier Presidente

Dottor Andrea Zuliani Giudice

Dottor Gianmarco Calienno Giudice rel.

ha emesso il seguente

 

DECRETO

Visti i ricorsi riuniti iscritti ai nn. 119-120 121/2017 R.G. Pre-Fall rivolti alla dichiarazione di fallimento della Alfa Srl start-up innovativa in liquidazione;

vista la comparsa di costituzione della resistente in cui, tra l’altro, si sostiene la non assoggettabilità della società il fallimento, assumendone la natura formale ed effettiva di “start up innovativa” ai sensi dell’art. 25 del D.L. 179 del 18 ottobre 2012 convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012 n. 221;

ritenuto che la natura amministrativa degli atti sottesi all’iscrizione della società alla sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di start up innovativa non precluda di per sé - come invece sostenuto dalla resistente - accertamento in sede prefallimentare dell’effettiva sussistenza dei requisiti di legge per l’attribuzione di tale qualifica al fine di verificare l’assoggettabilità o meno, sotto il profilo soggettivo, al fallimento della società resistente, in considerazione del potere di disapplicazione degli atti amministrativi eventualmente non conformi a legge da parte dell’autorità Giudiziaria Ordinaria nell’ambito di giudizi attribuiti alla sua giurisdizione, quale è certamente il procedimento prefallimentare;

ritenuto, altresì, che il recente provvedimento del tribunale di Milano del 22/9/17, lungi dall’affermare quanto sostenuto dalla resistente, si limita a riconoscere, evidentemente in forza della presunzione di legittimità degli atti amministrativi, che l’iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese possa costituire condizione necessaria e sufficiente per accedere alla procedura di cui alla legge 3/2012;

ritenuto che nella fattispecie occorra, alla luce di quanto emerge dagli atti, verificare:

1) se l’attività svolta dalla resistente sin dalla sua iscrizione nella predetta sezione speciale del Registro delle Imprese, si sia effettivamente concretizzata, quantomeno in misura prevalente, nello sviluppo, nella produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

2) se a fronte delle spese indicate al punto 1 del comma 2 dell’art. 25 del dl 179/12 siano state effettivamente svolte prestazioni di ricerca e sviluppo previste da tale disposizione e, in caso positivo, se sia stata rispettata la percentuale minima del 15% indicata nella disposizione;

 

PQM

a) delega la Guardia di Finanza di Udine per gli accertamenti di cui al presente decreto, fissando a tale fine termine di 30 gg dalla comunicazione per il deposito del rapporto in cancelleria;

b) rimette le parti innanzi al Giudice Relatore, dott. Gianmarco Calienno, all’udienza del 12 marzo 2018 ore 12:30 per esame del predetto rapporto.

Si comunichi Udine 18/1/2018

Il Presidente

dott. Francesco Venier

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