Solidarieta' delle parti in causa ai fini dell'imposta di registro

Risoluzione del 21/11/2013 n. 82 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa 

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Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.

(Solidarietà passiva delle “parti in causa” per l’imposta di registro sugli atti giudiziari, in caso di litisconsorzio facoltativo)

 

 

Testo:

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione dell’art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, è stato esposto il seguente

QUESITO

L’istante, unitamente ad altri soggetti, è intervenuto volontariamente, ai sensi dell’articolo 105 c.p.c., in un giudizio instaurato presso il Tribunale di …, promosso da TIZIO contro il consulente finanziario CAIO, accusato di avere indebitamente trattenuto le somme che TIZIO gli aveva affidato affinché le investisse nel proprio interesse.

L’istante e gli altri soggetti sono intervenuti volontariamente nel giudizio in qualità di terzi, in quanto gli stessi erano a loro volta creditori del convenuto ed avevano, dunque, interesse nel vedere accertato l’esatto ammontare del credito vantato dall’attore.

La sentenza ha sancito la soccombenza del consulente, che è stato condannato al pagamento della quasi totalità dell’importo preteso dalla controparte ed alla rifusione delle spese di lite. La condanna alle spese di lite ha interessato anche il contribuente istante e gli altri soggetti intervenuti volontariamente nel processo.

L’istante chiede di conoscere se sia obbligato in via solidale al pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L’istante ritiene che, in caso di litisconsorzio facoltativo, la solidarietà passiva di cui all’articolo 57 del Testo unico dell’imposta di registro, approvato con il DPR 26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) riguarda le sole parti del rapporto sostanziale deciso in sentenza, e, quindi, nel caso di specie, l’attore e il convenuto. La solidarietà nel pagamento dell’imposta di registro non si estende ai terzi intervenuti volontariamente nel processo ed estranei al rapporto sostanziale.

La Corte di Cassazione, con sentenza del 15 maggio 2006, n. 11149, ha affermato che l’imposta proporzionale di registro dovuta in relazione ad una sentenza di condanna non può gravare sulle parti processuali nei cui confronti questa non è stata pronunciata.

Ciò in quanto, rileva l’istante, l’imposta di registro non colpisce l’atto ma il rapporto racchiuso nell’atto.

In tal senso anche la sentenza della Corte di Cassazione 19 giugno 2009, n. 14305, con la quale è stato affermato che l’obbligazione solidale posta a carico delle parti in causa, ai sensi dell’articolo 57 del TUR, per il pagamento dell’imposta dovuta in relazione ad una sentenza emessa in presenza di pluralità di parti, in caso di litisconsorzio facoltativo, non grava indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento unico.

Tali principi sono stati affermati, inoltre, anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza 6 luglio 1972, n. 120, ha stabilito l’illegittimità costituzionale dell’articolo 92, n. 2, del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269, nella parte in cui afferma la responsabilità solidale per l’imposta di registro dei soggetti estranei alla convenzione considerata in sentenza che abbiano formulato domande non aventi immediato fondamento sulla convenzione stessa.

Con riferimento alla sentenza in esame, l’istante rileva di non essere stato parte del rapporto contrattuale che ha coinvolto l’attore e il convenuto del procedimento.

Nella citata sentenza, il giudice ha, infatti, chiarito che “gli intervenuti hanno indubbiamente un interesse giuridicamente rilevante alla determinazione del credito dell’attore, dipendendo da tale accertamento la misura del concorso con l’attore su quanto ricavato all’esito dell’azione esecutiva da loro promossa”.

In sostanza, l’interesse ad agire delle parti istanti, intervenute ai sensi dell’articolo 105, 2° comma, c.p.c., è caratterizzato dal suo riferimento ad un diritto altrui, come posizione di vantaggio riflesso sul piano sostanziale. Tali soggetti restano, tuttavia, estranei al rapporto sostanziale principale, oggetto del giudizio promosso tra le parti.

 

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il quesito rappresentato con la presente istanza di interpello riguarda la corretta applicazione del principio di solidarietà passiva dell’imposta dovuta per la registrazione degli atti giudiziari.

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 57 del TUR, sono obbligati in solido al pagamento dell’imposta di registro “…le parti contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce di cui agli articoli 12 e 19 e coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agliarticoli 633, 796, 800 e 825 del codice di procedura civile”.

Il principio di solidarietà, sancito dalla richiamata disposizione, è stato oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, instauratosi a seguito del rilievo formulato da parte del giudice rimettente, che ha ravvisato un possibile contrasto con il principio di uguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzionedella disposizione recata dell’articolo 57 del TUR, nella parte in cui prevede l’obbligo del pagamento dell’imposta su entrambe le parti del processo.

Tale norma, rilevava il giudice rimettente, comportando l’obbligo di pagamento dell’imposta anche a carico della parte attrice, finirebbe per incidere negativamente sul diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti.

La Corte Costituzionale, con ordinanza 19 giugno 2000, n. 215, nel confermare la piena legittimità della richiamata previsione, ha affermato il principio secondo il quale «in materia di imposte indirette, il necessario collegamento con la capacità contributiva non esclude che la legge stabilisca prestazioni tributarie a carico solidalmente oltreché del debitore principale, anche di altri soggetti non direttamente partecipi dell’atto assunto come indice di capacità contributiva».

Secondo costante giurisprudenza della Corte «la solidarietà deve ricollegarsi a rapporti giuridico-economici idonei alla configurazione di unitarie situazioni che possano giustificare razionalmente il vincolo obbligatorio e la sua causa (sentenze n. 226 del 1984, n. 178 del 1982, n. 120 del 1972) ».

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha concluso, dunque, che “tra le parti in causa la solidarietà risulta giustificata proprio da siffatti rapporti e dall’unitarietà di situazioni che si vengono a configurare..”.  

Sulla base dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale, la Corte di Cassazione, con un orientamento ormai consolidato, ha avuto modo di affermare che, per la registrazione degli atti giudiziari, l’imposta di registro non deve gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti che hanno preso parte al procedimento in quanto l’indice di capacità contributiva, cui si ricollega il tributo, non è la sentenza in quanto tale “ma il rapporto sostanziale in essa racchiuso, con conseguente esclusione del vincolo di solidarietà nei confronti dei soggetti ad esso estraneo” (Corte di Cassazione, sez. trib., 28 febbraio 2011, n. 4805).

Secondo la giurisprudenza di legittimità, in sostanza, “il presupposto della solidarietà non può essere individuato nella mera situazione giuridica processuale del soggetto che, pur avendo partecipato al giudizio, sia rimasto totalmente estraneo al rapporto considerato nella sentenza (cfr. Corte di Cassazione 5 sez. 16.7.2010 n. 16745)”.

In considerazione dei principi affermati dalla giurisprudenza, deve dunque ritenersi che il rapporto di solidarietà passiva previsto dall’articolo 57 del TURdebba trovare applicazione solo con riferimento alle parti del processo coinvolte nel rapporto sostanziale considerato nella sentenza, con esclusione, pertanto, dei soggetti che a detto rapporto risultano estranei.

Con la presente istanza di interpello il contribuente rappresenta di essere intervenuto volontariamente nel procedimento ai sensi dell’articolo 105, 2° comma, del codice di procedura civile. Tale disposizione stabilisce che ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse.

Dall’esame della sentenza allegata all’istanza di interpello, si evince, infatti, che il giudice attribuisce all’intervento in giudizio dell’istante, e degli altri soggetti volontariamente intervenuti, natura di intervento adesivo dipendente. Tale intervento, chiarisce il giudice, “non richiede, infatti, la titolarità di un diritto nei confronti delle parti originarie del processo, ma è consentito in presenza di un interesse giuridicamente rilevante ad un esito della controversia favorevole alla parte adiuvata.

L’interesse da parte degli intervenuti nel caso di specie è, dunque, solo indiretto, in quanto, dall’accertamento giudiziale del debito vantato dall’attore nei confronti del convenuto, dipende la misura del concorso con l’attore su quanto ricavato all’esito dell’azione esecutiva da loro promossa contro il convenuto.

L’intervento del contribuente istante non ha, dunque, riguardato il rapporto sostanziale del procedimento, che ha visto, invece, coinvolti esclusivamente l’attore e il convenuto e che è stato oggetto di giudicato nell’ambito della sentenza in discorso.

Deve, dunque, ritenersi che al contribuente istante, ed agli altri soggetti intervenuti volontariamente nel procedimento e rimasti estranei al giudicato della sentenza, non possa essere esteso il principio di solidarietà passiva previsto per il pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza in esame, ancorché tale soggetto sia comunque chiamato al pagamento delle spese processuali.

La responsabilità solidale per il pagamento dell’imposta graverà, pertanto, nel caso di specie, esclusivamente sui soggetti coinvolti nel rapporto sostanziale del procedimento e, dunque, sull’attore del procedimento e sul convenuto.

La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale del …, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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