SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA DAL 28 GIUGNO 2013

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA DAL 28 GIUGNO 2013

 

Normativa - La normativa è dettata dall'articolo 9, commi 13 e seguenti, del D. L. 28 giugno 2013, n. 76, in Gazz. Uff. n.150 del 28-6-2013.

 

Entrata in vigore della normativa - Detta normativa è entrata in vigore il 28/06/2013.

 

Abolizione della Società a responsabilità limitata a capitale ridotto - Non è più consentito costituire Società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Le Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (Srlcr) finora iscritte al registro delle imprese sono automaticamente riqualificate come società a responsabilità limitata semplificata.

 

Società a responsabilità limitata semplificata senza limiti di età - Non è più previsto il limite dei 35 anni per costituire Società a responsabilità limitata semplificata.

Si ricorda che in precedenza la società a responsabilità limitata semplificatapoteva essere costituita dalle sole persone che non avessero compiuto i 35 anni di età.

 

La "nuova" Srl semplificata - Per effetto della normativa sopra citata:

- la Srls rimane l'unico tipo di Srl a capitale ridotto (e cioè sotto il limite "ordinario" di 10mila euro) presente nel nostro ordinamento;

- tutte le persone fisiche, di qualsiasi età, potranno costituire s.r.l. semplificate;

 

- soci della s.r.l.s. possono essere solo le persone fisiche; di conseguenza alla Srls non possono partecipare soggetti diversi dalle persone fisiche (altre società, enti, ecc.);

 

- la denominazione sociale deve contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata (s.r.l.s.)

 

- il capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e deve essere inferiore a 10.000 euro;

 

- i conferimenti devono essere necessariamente eseguiti in denaro; di conseguenza non sono ammessi conferimenti in natura (terreni, fabbricati, aziende, ecc.);

 

- non è necessario il versamento dei decimi in banca poiché il capitale sociale, all'atto della costituzione della società, deve essere per intero versato dai soci nelle mani dei componenti l'organo amministrativo;

 

- gli amministratori della srl semplifiacta possona anche essere non soci (soggetti estranei alla compagine sociale);

 

Cessione delle quote anche a favore di chi ha superato i 35 anni - Essendo stato abolito il limite dei 35 anni di età, è consentita la cessione delle quote delle s.r.l.s. a favore di soggetti che hanno superato i 35 anni

 

Gratuità - Nel caso in cui per costituire la S.r.l.s. si utilizza l'atto costitutivo "standard" previsto dal Decreto ministeriale 138, «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili» (articolo 3, comma 3, decreto legge 1/2012).

Invece, è dovuto il compenso notarile se si “fuoriesce” dal modello “standard” di atto costitutivo (in tal senso, nota 43644 del 10 dicembre 2012 del Ministero della Giustizia).

  Cass 21 gennaio 2016 n 1095  

Sulla situazione creatasi a seguito della legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, si può consultare questo   Documento non trovato  

X

Cookie Law Terms