Sequestro preventivo: spetta al P.M. dimostrare l'intestazione fittizia

Cassazione, sentenza 10 aprile 2015, n. 14605, sez. III penale

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO - Sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente - Beni formalmente intestati a prossimi congiunti dell'indagato - Presunzione di intestazione fittizia - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Onere della prova della intestazione fittizia in capo al P.M.

In tema di sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, quando il bene è formalmente intestato a terzi, pur se prossimi congiunti dell'indagato non opera alcuna presunzione di intestazione fittizia, ma incombe sul pubblico ministero l'onere di dimostrare situazioni da cui desumere concretamente l'esistenza di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del cespite.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240, Cod. Pen. art. 322 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321

Massime precedenti Vedi: N. 22153 del 2013, N. 11497 del 2015 

Fonte: CNN Notizie del giorno 11 giugno 2015

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Cassazione, sentenza 18 marzo 2015, n. 11324, sez. II penale

 

MISURE CAUTELARI - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - Sequestro finalizzato alla confisca ex art. 12 sexies D. L. n. 306 del 1992 - Reato presupposto estinto per prescrizione - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

 

 

 

In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, l'esistenza del "fumus commissi delicti" viene meno quando il reato presupposto risulti estinto per prescrizione, in quanto la causa di estinzione esclude la possibilità di configurare astrattamente la esistenza delle condizioni di legittimità del vincolo cautelare reale.

 

(Fattispecie in materia di intestazione fittizia di beni, aggravata dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. in L. n. 203 del 1991).

 

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 quinquies, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies

 

Massime precedenti Vedi: N. 16207 del 2010

 

Fonte: CNN Notizie del giorno 11 giugno 2015

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 Cassazione, sentenza 23 marzo 2015, n. 12047, sez. I penale

 

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI - Confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992 - Applicabilità a beni acquistati dopo la sentenza di condanna - Esclusione - Ragioni.

 

 La confisca prevista dall'art. 12 sexies D.L. 8 giugno 1992 n.306, non può essere disposta in relazione a beni acquistati dal condannato dopo la sentenza di condanna, giacché, da un lato si vanificherebbe ogni distinzione della disciplina di tale tipo di confisca con quella delle misure di prevenzione e, dall'altro, si attribuirebbero al giudice dell'esecuzione compiti di accertamento tipici del giudizio di cognizione.

 

Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies, Legge 07/08/1992 num. 356

 

Massime precedenti Conformi: N. 46291 del 2012

 

Massime precedenti Vedi: N. 22020 del 2012 

Fonte: CNN Notizie del giorno 11 giugno 2015

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