Rivalutazione terreni e quote societarie: riaperti i termini sino al 30 giugno 2015

Il comma 626 dell'articolo 1 della Legge 23 dicembre 2014 n.190, prevede, ancora una volta, una riapertura dei termini di cui al comma 2 dell’art.2 del d.l. n.282/2002, convertito, con modificazioni, nella legge n.27/2003, utili per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola.

Pertanto, per effetto della ulteriore riapertura dei termini le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2015. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2015; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 giugno 2015.

Il successivo comma 627 precisa tuttavia, in termini innovativi rispetto alle precedenti riaperture dei termini, che le aliquote delle imposte sostitutive di cui agli artt.5, comma 2 e 7, comma 2 della legge n.448/2001, sono raddoppiate. Dunque, l'imposta sostitutiva per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati, sarà pari all’8 per cento per le partecipazioni che risultano qualificate, ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi e al 4 per cento per quelle che, alla predetta data, non risultano qualificate ai sensi del medesimo articolo 67, comma 1, lettera c-bis). Parimenti, l'imposta sostitutiva per i terreni, edificabili o con destinazione agricola sarà pari al 8 per cento del valore determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili.

Non essendo state apportare ulteriori modifiche alla disciplina della rideterminazione, nonostante l’incremento delle aliquote dell’imposta sostitutiva, dovrebbero restare in vigore le precedenti disposizioni, comprese quelle relative alla possibilità di detrazioni e rimborsi rispetto a imposte sostitutive già versate (cfr. CNN Notizie del 13/03/2013 - Segnalazioni Novità Prassi Interpretative. Telefisco 2013: la circolare dell'agenzia delle entrate. Risposte ai quesiti sulla "rideterminazione" del valore dei terreni – est. Cannizzaro).

 (testo tratto da CNN – Notizie del 5 gennaio 2015, Annarita Lomonaco e Valeria Mastroiacovo, Legge di stabilità 2015: novità tributarie)

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