RIDOTTO DA 20 A 10 GIORNI IL TERMINE PER L’ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO DI S.P.A. NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
Art. 3, comma 1-quinquies, d.l. 4 dicembre 2018, n. 135 convertito con legge 11 febbraio 2019, n. 12
Il comma 1-quinquies dell’art. 3 del d.l. 135/2018, prevede che «all'articolo 2330, primo comma, del codice civile, le parole: “entro venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro dieci giorni”. La disposizione di cui al presente comma ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
La modifica del primo comma dell’art. 2330, c.c., in vigore dal 13 febbraio 2019, si sostanzia dunque in un dimezzamento(da venti a dieci giorni) del termine entro il quale il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una società per azioni deve procedere al deposito dello stesso presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329, c.c.
La norma si applica, in forza del richiamo di cui al comma 3 dell’art. 2463, c.c., anche alle s.r.l.
La riduzione del suddetto termine implica un dimezzamento dei tempi per l’iscrizione delle società di capitali nel registro delle imprese.
Una modifica che si colloca sulla stessa direttrice (facilitare e accelerare ulteriormente le procedure finalizzate all'avvio delle attività economiche nonché le procedure di iscrizione nel registro delle imprese) della previsione introdotta dall’art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 9, dettata solo per le s.r.l., in forza della quale quando l'iscrizione è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto, precisandosi che l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione rientra nella esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l'atto (cfr., recentemente, Silva, L’art. 20 comma 7 bis del d.l. 24 giugno 2014 n. 91: semplificazione procedimentale e valorizzazione del controllo notarile, Studio n. 198-2018/I, in CNN Notizie del 6 novembre 2018).
Resta il dubbio che la norma possa trovare applicazione anche per le società cooperative, stante il disposto del comma 1 dell’art. 2523, per il quale «Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a norma dell'articolo 2330», norma che, quindi, prevede autonomamente un termine di venti giorni e nel quale il richiamo all’art. 2330 sembrerebbe circoscritto alle modalità e non anche alla tempistica del deposito. D’altra parte, per le cooperative, nel senso della non applicabilità sembrerebbe far deporre anche la previsione dell’art. 2519, c.c., laddove si prevede l’applicabilità, per quanto compatibili, delle disposizioni sulla società per azioni, «per quanto non previsto dal presente titolo».
Antonio Ruotolo e Daniela Boggiali, in CNN – Notizie del 12 febbraio 2019