Responsabilità dell'acquirente per i debiti condominiali

Responsabilità limitata al biennio precedente - La Corte di Cassazione  ha  affermato  che  la  responsabilità  solidale  dell'acquirente  per  il  pagamento  dei  contributi  dovuto  al  condominio  dal  venditore  è  limitata  al  biennio  precedente  all'acquisto,  trovando  applicazione  l'art.  63  disp.  att.  e  non  già l'art.  1104 c.c.,  atteso  che,  giusto  il  disposto  di  cui  all'art.  1139  cc,  la  disciplina dettata in tema di comunione si applica anche al condominio  solamente in mancanza di norme che, come appunto il citato art. 63,  specificamente lo regolano (Cass.  18.8.2005  n.  16975; Cass. 27-02-2012, n. 2979).

Legittimazione passiva dell'acquirente - L’acquirente di una unità immobiliare condominiale può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa, solidalmente con lui, ma non al suo posto (Cass. 22 febbraio 2000, n. 1956).

Tuttavia occorre ricordare che Cass. 23.07.2012 n. 12841, ha stabilito che "in primo luogo occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. n. 16975 del 2005 e, da ultimo, Cass. n. 2979 del 2012), la responsabilità solidale dell'acquirente per il pagamento dei contributi dovuti al condominio dal venditore è limitata al biennio precedente all'acquisto, trovando applicazione l'art. 63 disp. att. c.c., comma 2, e non già l'art. 1104 c.c., atteso che, giusta il disposto di cui all'art. 1139 c.c., la disciplina dettata in tema di comunione si applica (anche) al condominio solamente in mancanza di norme che (come appunto il citato art. 63) specificamente lo regolano. Sulla scorta di questo presupposto la stessa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 23345 del 2008) ha statuito che, in tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, l'alienante perde la qualità di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell'anno in corso o del precedente, solo attraverso l'acquirente che gli è subentrato, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio (atteso che l'obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile) ....omissis.... Del resto, come già evidenziato, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte, in materia di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento della proprietà di un'unità immobiliare, non può essere chiesto ed emesso nei confronti dell'alienante, in capo al quale è cessata la qualità di condomino, decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali, atteso che l'obbligo di pagamento dì questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l'obbligato alla proprietà dell'immobile, con la conseguente legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio nei confronti del subentrato acquirente diventato effettivo condomino (salvo il suo diritto di rivalsa nei confronti del dante causa)".

Momento rilevante per determinare chi è tenuto al pagamento delle spese: l'assunzione della delibera - Il condomino di un edificio che vende l’appartamento di sua esclusiva proprietà è tenuto al pagamento dei contributi condominiali deliberati dall’assemblea quando egli era ancora proprietario (Cass. 2 febbraio 1998 n.981). 

L’obbligo dei condomini di contribuire al pagamento delle spese condominiali sorge per effetto della delibera dell’assemblea che approva le spese stesse e non a seguito della successiva delibera di ripartizione volta soltanto a rendere liquido un debito preesistente. Pertanto, nel caso di alienazione di un appartamento, obbligato al pagamento dei tributi è il proprietario nel momento in cui la spesa viene deliberata (Cass. 26 ottobre 1996 n.9366).

 In caso di vendita di una unità immobiliare in condominio, qualora l'approvazione della delibera di esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione sopravvenga soltanto successivamente alla stipula della vendita, l'obbligo del pagamento delle relative quote condominiali incombe sull'acquirente, non rilevando l'esistenza di una deliberazione programmatica e preparatoria adottata anteriormente a tale stipula (Cassazione, 2 maggio 2013, n. 10235).

 

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