Registrazione telematica - Distinzione imposta principale, suppletiva, complementare
* Cassazione, ordinanza 12 dicembre 2023, n. 34804, sez. V
Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 1802 del 23/01/2019), sulla base di principi di diritto che il Collegio condivide, in tema di imposta ipotecaria e di registro, in base al combinato disposto del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 42 e 57 e del D.Lgs. n. 463 del 1997, 3-ter, anche in caso di registrazione con procedura telematica il notaio risponde in via solidale con i contraenti, e salvo rivalsa, unicamente per l’imposta principale, tale dovendosi considerare quella risultante dal controllo dell’autoliquidazione ovvero da elementi desumibili dall’atto con immediatezza e senza necessità di accertamenti fattuali o extratestuali, nè di valutazioni giuridico-interpretative. È stato affermato, in particolare, che, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986 aprile 1986, n. 131, art. 42 l’imposta di registro liquidata dall’Ufficio a seguito dell’accertata insussistenza dei presupposti di un trattamento agevolato applicato al momento della registrazione dell’atto di trasferimento della proprietà di un bene immobile, non è rubricabile nè come imposta principale, in quanto è applicata in un momento successivo alla registrazione, nè come imposta suppletiva, in quanto, rivedendo a posteriori il criterio di liquidazione in precedenza seguito, non è rivolta ad emendare errori od omissioni commessi dall’ufficio in sede di registrazione; questo criterio discretivo, già fatto proprio da Cass. Sez. U. n. 1196 del 2000, con riguardo alla previgente disciplina dell’imposta di registro, ma sulla base di considerazioni valide anche ex D.P.R. n. 131 del 1986, art. 42 è stato da ultimo riaffermato da Cass. n. 2400 del 2017 e n. 3360 del 2017 (in fattispecie di agevolazione “prima casa”) e da Cass. n. 12257 del 2017 (in fattispecie di mancanza di qualità di soggetto Iva del cedente); la conclusione qui accolta non muta per effetto dell’utilizzo della procedura telematica di adempimento ex D.Lgs. n. 463 del 1997, art. 3-ter atteso che l’osservanza di tale procedura incide sulle modalità di liquidazione e pagamento del tributo, ma non sulla natura dell’imposta richiesta; dalla natura complementare dell’imposta discende l’illegittimità dell’avviso di liquidazione comunicato al solo notaio rogante quale sostituto di imposta, atteso che ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, la pretesa in questione doveva essere fatta valere con apposito atto di imposizione tributaria, notificato alla parte acquirente ed alla parte venditrice, quale coobbligata in solido, entro il termine di decadenza di tre anni, da ritenere decorrente – in applicazione del principio generale desumibile dall’art. 2964 c.c. – dalla data della registrazione, a partire dalla quale l’ufficio del registro ha la facoltà di contestare al contribuente la perdita del trattamento agevolato.