Quando si configura la lottizzazione abusiva di terreni
La vendita di una porzione di terreno edificabile, facente parte di un fondo di maggiore estensione di proprietà del venditore, non implica di per sè la realizzazione da parte di quest'ultimo di una lottizzazione soggetta a preventiva autorizzazione, ricorrendo tale ipotesi soltanto quando il frazionamento di un terreno edificabile si accompagni alla predisposizione delle opere di urbanizzazione occorrenti per una pluralità di insediamenti. In difetto di tale presupposto la vendita di una porzione di area edificabile non può essere ricondotta nell'ambito di applicazione della citata norma. Sicchè non configura l'ipotesi di lottizzazione abusiva, nè di conseguenza è nulla per illiceità della relativa causa, la vendita di parte di un fondo che, ancorchè analoga ad altri atti di disposizione di ulteriori frazioni dello stesso, non faccia riferimento nè preveda infrastrutture di urbanizzazione (Cassazione, sentenza 25 giugno 2013, n. 15991, sez. II civile).