Quando la contitolarita' di una casa tra due coniugi impedisce di godere delle agevolazioni prima casa

Se due coniugi sono comproprietari di una casa, acquistata senza le agevolazioni prima casa, uno di essi non può procedere all'acquisto agevolato di una prima casa nel medesimo Comune solo se la casa già posseduta ricade nel regime della comunione legale.

 

Pertanto, se due coniugi sono comproprietari di una casa, uno di essi può acquistare una nuova casa con le agevolazioni prima casa se la casa precedente:

- è stata dai coniugi acquistata, senza invocare le agevolazioni prima casa, prima del matrimonio;

- è stata dai coniugi acquistata, senza invocare le agevolazioni prima casa, dopo il matrimonio ma in regime di separazione dei beni;

- è stata dai coniugi acquistata, senza invocare le agevolazioni prima casa, dopo il matrimonio in regime di comunione legale dei beni, ma è successivamente intervenuta tra loro la stipula della convenzione di separazione dei beni (Cassazione, 8 ottobre 2014, numero 21289).

 

Ciò perché, secondo la Cassazione, nel caso di coniugi già proprietari di altra abitazione, la situazione di contitolarità che impedisce l'ottenimento dell'agevolazione prima casa, in occasione di un nuovo acquisto da parte di uno di essi, è solo quella della comunione legale dei beni; al contrario, altre ipotesi di contitolarità non sono impeditive.

 

In tal senso si era già espressa la Cassazione con la pronuncia numero 3931 del 19 febbraio 2014.

In senso opposto risulta l'Amministrazione Finanziaria (Circolare delle Entrate n. 19/E del 1° marzo 2001; Circolare delle Entrate n. 18/E del 29 maggio 2013).

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