Quando l'affitto di una casa ad un soggetto irregolarmente soggiornante in Italia configura reato
Non configura reato l'affitto della casa ad una persona irregolarmente presente sul territorio italiano, a meno che non sia praticato un canone d'affitto esorbitante rispetto a quello normalmente praticato alle persone regolari; la congruità del canone rende evidente la circostanza che l'affittante non sta approfittando della condizione di illegalità dello straniero e, quindi, non sta favorendo volontariamente e dolosamente la sua presenza irregolare sul territorio italiano (Cassazione, 18 giugno 2013 n. 26457; si veda anche Cassazione penale, sentenza 46070/2003).
Si ricorda che l'articolo 12, comma 5-bis, del Dlgs 286/1998, punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni colui che affitta un immobile ad un cittadino straniero sprovvisto del permesso di soggiorno. La sentenza irrevocabile di condanna comporta, altresì, la confisca dell'appartamento, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
La decisione sopra riportata è fondata sulla necessità dell'esistenza del dolo specifico.