Quando Equitalia puo' pignorare un bene ed iscrivere ipoteca

A seguito della nota del 1° luglio 2013 di Equitalia, emanata dopo le importanti modifiche introdotte alla riscossione esattoriale dal D. L. n. 69/2013 (art. 52), la situazione alla data del 5 luglio 2013 appare la seguente:

1) se il debitore possiede come unico immobile l'abitazione in cui risiede e questo immobile non ha caratteristiche di lusso ed ha destinazione catastale abitativa, il bene non può essere mai espropriato; questa regola vale anche per le pertinenze dell'abitazione.

L'abitazione principale richiede la residenza anagrafica del debitore; tuttavia, non è precisato a quale data la residenza deve sussistere;

2) nei casi diversi dal precedente, l'espropriazione è ammessa solo se il debito a ruolo supera 120mila euro e se sono decorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell'ipoteca (si ricorda che in precedenza, qualunque immobile era pignorabile alla sola condizione che il debito a ruolo superasse 20mila euro). 

3) l'ipoteca può continuare ad essere iscritta alla sola condizione che il debito a ruolo sia maggiore di 20mila euro, anche se l'immobile è l'abitazione principale del debitore. 
Prima dell'iscriizone ipotecaria, l'agente della riscossione deve notificare una intimazione a pagare le somme dovute entro trenta giorni;

4) il pignoramento dei beni strumentali indispensabili all'attività nei limiti di un quinto del loro valore può essere effettuato solo in via residuale; tale vincolo opera anche quando il debitore è costituito in forma societaria e se il capitale investito prevale sul lavoro; deve trattarsi di beni necessari al processo lavorativo, non sostituibili con altri beni analoghi; il debitore viene nominato custode dei beni stessi e la vendita all'incanto non può essere effettuata prima di 300 giorni; il pignoramento dei beni strumentali indispensabili perde efficacia con il decorso di 360 giorni dalla data in cui esso è effettuato (e ciò in deroga alla regola generale secondo cui l'efficacia del pignoramento dura 200 giorni;

5) la facoltà, prevista dall'articolo 52, Dpr n. 602/1973, del debitore di trovare un acquirente dei beni pignorati, facendo partecipare alla vendita l'agente della riscossione, al quale viene versato il corrispettivo della vendita, è esercitabile anche in sede di secondo incanto, fino al giorno che precede tale data:

6) in tema di pignoramenti immobiliari, l'articolo 80 del D.P.R. n. 602/73 prevede che il debitore ovvero l'agente della riscossione possa chiedere al giudice dell'esecuzione la nomina di un perito al fine di stimare il valore di mercato dell'immobile; tale facoltà è consentita quando il prezzo base di legge, pari al triplo del valore catastale del bene, è manifestamente inadeguato rispetto al valore di mercato.

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