PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER IL RIMBORSO DI TASSE E IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE. IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
PROCEDURE AUTOMATIZZATE PER IL RIMBORSO DI TASSE E IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE. IL PROVVEDIMENTO DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Agenzia delle Entrate
PROVVEDIMENTO Prot. 2014/ 18173
Provvedimento di individuazione dei rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate e di determinazione delle relative modalità di esecuzione
(Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’11/02/14)
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone
1. Individuazione rimborsi da eseguire mediante procedure automatizzate
I rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni e delle istanze relative al rimborso di tasse e imposte dirette e indirette, il cui pagamento è, per disposizioni normative o convenzionali, di competenza dell’Agenzia delle entrate, sono disposti con procedure automatizzate, con le modalità di cui al decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 2000. Sono fatte salve le diverse modalità di rimborso previste da specifiche norme.
2. Formazione delle liste di rimborso
Alla predisposizione dei dati occorrenti per i rimborsi, l’Agenzia delle entrate provvede mediante la formazione di liste di rimborso, emesse con procedure automatizzate e contenenti, per ciascun periodo e tipo d’imposta, in corrispondenza del singolo nominativo, le generalità dell’avente diritto al rimborso, il codice fiscale, il numero di protocollo della dichiarazione o dell’istanza dalla quale scaturisce il rimborso e l’ammontare dell’imposta da rimborsare.
3. Modalità di pagamento dei rimborsi
3.1 Il pagamento dei rimborsi avviene con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal beneficiario.
3.2 In caso di mancata comunicazione delle coordinate bancarie o postali, l’erogazione dei rimborsi alle persone fisiche avviene:
a) in contanti, tramite l’invio di una comunicazione contenente l’invito a presentarsi presso gli sportelli di Poste Italiane s.p.a, per riscuotere i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia, per i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è pari o superiore al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
3.3 Il contribuente comunica le coordinate del proprio conto corrente bancario o postale presentando il modello reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it, presso qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate oppure, previa abilitazione ai servizi telematici, tramite il sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.4 Gli effetti della scelta esercitata con la comunicazione delle coordinate bancarie o postali, si applicano a tutti i rimborsi da erogare al contribuente. La scelta è valida fino ad eventuale aggiornamento della stessa, da effettuarsi con una nuova comunicazione. In tal caso, la nuova scelta espressa si applica ai rimborsi che non siano ancora confluiti nelle liste di rimborso di cui al punto 2.
4. Disposizioni transitorie
Fino alla data del 30 giugno 2014, i rimborsi previsti al punto 1, ed individuati nella tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, continueranno ad essere eseguiti secondo le modalità vigenti alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
Motivazioni
Al fine di semplificare e accelerare le attività di erogazione di tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati dall’Agenzia delle entrate con il presente provvedimento viene integrato l’elenco dei rimborsi oggetto di procedure automatizzate di pagamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000.
Con l’articolo 75 della legge 21 novembre 2000, n. 342 si disponeva la possibilità di effettuare mediante procedure automatizzate i rimborsi delle imposte e delle tasse.
Con il decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000 è stata introdotta la possibilità che i rimborsi risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, fossero disposti, con l’utilizzo di procedure automatizzate.
Con circolare n. 33 del 26 ottobre 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze è stata prevista la possibilità di utilizzare la procedura automatizzata, prevista dal suddetto decreto del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000 per emettere gli ordinativi per il pagamento dei rimborsi relativi al contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Con il presente provvedimento si dispone l’utilizzo delle procedure automatizzate di cui al citato decreto a tutti i rimborsi di tasse e imposte dirette e indirette che, per disposizioni normative o convenzionali, siano pagati dall’Agenzia delle entrate e che, ad oggi, in assenza di disposizioni normative che prevedano apposite modalità di erogazione, sono erogati dagli uffici dell’Agenzia utilizzando i fondi di bilancio.
Con riguardo alle modalità di pagamento, i rimborsi saranno erogati con accredito sul conto corrente bancario o postale comunicato dal contribuente. Per le persone fisiche, i rimborsi il cui importo, comprensivo di interessi, è inferiore al limite previsto dall’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, attualmente pari a mille euro, in assenza di comunicazione delle coordinate bancarie o postali, saranno pagati in contanti presso qualsiasi ufficio postale. I rimborsi di importo pari o superiore al suddetto limite, saranno invece erogati con vaglia cambiario non trasferibile della Banca d’Italia.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
- Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67 comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6 comma 1);
- Regolamento di Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministero delle Finanze del 28 dicembre 2000. Disciplina normativa di riferimento
- Legge 21 novembre 2000, n. 342 (art. 75);
- Decreto interministeriale del Ministro delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del tesoro del 12 novembre 1996;
- Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate del Ministero delle Finanze del 29 dicembre 2000;
- Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007, di approvazione delle Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato;
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 2, art. 12 e art. 16);
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale;
- Decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, recante Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle concessioni governative;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell’imposta di bollo;
- Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, recante nuove disposizioni tributarie in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953 n. 39, recante Testo Unico delle leggi sulle tasse automobilistiche;
- Articolo 23, comma 21, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante norme in materia tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, 2006, recante disposizioni urgenti di adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia di detraibilità dell'IVA, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
- Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- Articolo 6 decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante deduzione dall'IRES e dall'IRPEF della quota di Irap relativa al costo del lavoro e degli interessi, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (art. 21).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.