Postergazione del finanziamento soci
L'art. 2467, c.c., stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.
Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
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Secondo la giurisprudenza nella s.r.l. la nuova disciplina dei finanziamenti dei soci è una regola indisponibile di tutela preventiva dei creditori sociali, con la quale si è inteso vietare, attraverso il meccanismo della postergazione, il pagamento in pregiudizio degli altri creditori, assimilandosi in tal modo ai fini in esame i finanziamenti ai conferimenti nel capitale di rischio (Cass 4 febbraio 2009, n. 2706).
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Si è ritenuto che l’eventuale rimborso effettuato in violazione dell’obbligo di postergazione non dovrebbe essere invalido, bensì inefficace, in quanto la revocabilità di un atto presuppone la sua validità e la necessità di renderlo inopponibile nei confronti di determinati soggetti (Esposito, Il «sistema» delle reazioni revocatorie alla restituzione dei finanziamenti postergati, in Le Società, 2006, 5, 599, rileva che l’art. 2467 c.c. ha introdotto un’ipotesi di «inefficacia del rimborso di particolari tipi di finanziamenti dei soci»; Mandrioli, La disciplina dei finanziamenti soci nelle società di capitali, in Le Società, 2006, 179, precisa, inoltre, come «l’obbligo di restituzione dei suddetti rimborsi non costituisca un’ipotesi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che presupporrebbe il percepimento da parte del socio di una somma di denaro non dovuta o meglio ancora sine causa, e da parte della società il pagamento di un debito inesistente». Tale autore conclude, quindi nel senso che «la postergazione non equivale ad un divieto di rimborso del prestito durante la vita della società»; nello stesso senso Lo Cascio, Commento all’art. 2467 c.c., in La riforma del diritto societario, a cura di Lo Cascio, Milano, 2003, 79).
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