PER LA DETERMINAZIONE DELLE PLUSVALENZE LA MISURA DEL CORRISPETTIVO NON PUÒ PIÙ ESSERE DESUNTA SOLO DAL VALORE ACCERTATO AI FINI DELL’IMPOSTA DI REGISTRO (art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015)
Sull'argomento può consultarsi il seguente Approfondimento
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