PATTO DI FAMIGLIA: LE ATTRIBUZIONI EFFETTUATE DAL BENEFICIARIO A FAVORE DEI LEGITTIMARI NON ASSEGNATARI EQUIVALGONO A DONAZIONI DEL DISPONENTE (Cassazione, sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, sez. V)

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell'art. 768 quater c.c., è applicabile il disposto del D.lgs. n. 346 del 1990, art. 58, comma 1, intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio». Si chiarisce inoltre che «l'esenzione prevista dal D.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, si applica al patto di famiglia solo con riguardo al trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie in favore del discendente beneficiario, non anche alle liquidazioni operate da quest'ultimo in favore degli altri legittimari (Cassazione, sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, sez. V)

 

Imposta sulle successioni e le donazioni – patto di famiglia – art. 3 comma 4 ter d.lgs-346/1990

Al patto di famiglia si applica la disciplina fiscale delle donazioni, sia per quanto riguarda il trasferimento dell'azienda sia per quanto riguarda le liquidazioni dei conguagli, tuttavia, ove sussistano i requisiti previsti del D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4 ter, solo per il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie, opera l'esenzione ivi prevista (Cassazione, sentenza 24 dicembre 2020, n. 29506, sez. V).

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