Obbligo di motivazione a pena di nullità. E’ irrilevante che il contribuente si sia comunque difeso, perché l’eventuale impugnazione non sana il vizio di motivazione.

La Corte di Cassazione, sez. tributaria, con sentenza numero 21564 depositata il 20 settembre 2013 ha affemrato che la motivazione dell’atto impositivo tributario deve consentire al contribuente, a pena di nullità, di conoscere in modo compiuto e intellegibile la pretesa impositiva, per valutare da subito sia l’impugnazione, sia, in caso positivo, la contestazione efficace di tale pretesa. E’ peraltro irrilevante che il contribuente si sia comunque difeso, perché l’eventuale impugnazione non sana il vizio di motivazione.

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