Nuova disciplina della mediazione - Legge Europea 2018

La Legge europea 2018 (L. 3 maggio 2019 n. 37 -Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in vigore dal 26 maggio 2019) introduce, all’art. 2, significative modifiche alla disciplina della mediazione.

La Legge europea è uno degli strumenti predisposti dalla l. 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di adeguare periodicamente l’ordinamento nazionale a quello dell’Unione europea.

In particolare, l’art. 2 della legge europea 2018 (l. 37/2019) mira a definire la procedura di infrazione n. 2018/2175, prevedendo un novero di incompatibilità più limitato per quanto riguarda la professione di agente d'affari in mediazione, e modificando dunque il comma 3 dell’art. 5, l. 3 febbraio 1989, n. 39.

Il testo attuale, come modificato dalla l. 5 marzo 2011, n. 57, in vigore fino al 25 maggio 2019, prevede quanto segue:

3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:

a) con l'attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;

b) con l'esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.

Tale regime è stato contestato dalla Commissione europea nella procedura di infrazione n. 2018/2175, in quanto limiterebbe fortemente le attività che un mediatore può svolgere e non rispetterebbe i principi di necessità e proporzionalità richiesti per le restrizioni all'accesso ad una professione. È stato infatti osservato che l’art. 59, par. 3, della Dir. 2005/36/CE e l’art. 49 TFUE prevedono che qualsiasi restrizione dell’accesso a una professione o, più in generale, a un’attività di prestazione di servizi debba rispettare il principio di proporzionalità. Inoltre, la Dir. 2006/123/CE, relativa ai servizi del mercato interne, prevede, all’art. 25 (Attività multidisciplinari) che “gli Stati membri provvedono affinché i prestatori non siano assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l’esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse”, consentendo però che tali requisiti possano essere imposti alle le professioni regolamentate, ma solo “nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l’indipendenza e l’imparzialità”. Le restrizioni, dunque, per essere giustificate, devono risultare proporzionate e necessarie per garantire l’indipendenza e l’imparzialità dei singoli professionisti. Nel caso di specie, il regime attuale della mediazione preclude lo svolgimento di qualsiasi ulteriore attività, configurando una restrizione che travalica gli obiettivi di garanzia di indipendenza e imparzialità.

È intervenuto pertanto l’art. 2 della l. 37/2019, che prevede quanto segue:

All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi».

In definitiva, il novero delle incompatibilità con l’attività di agente di affari in mediazione viene limitato alle seguenti ipotesi:

- attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione (in sostanza riproducendo - con la specificazione della qualifica di “dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo”, che può reputarsi pleonastica - il regime attuale);

- attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione (restringendo dunque il novero delle attività incompatibili, posto che al momento esse ricomprendono lo svolgimento di “qualsiasi attività imprenditoriale”);

- con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi (anche in questo caso si restringe il novero delle attività incompatibili, posto che precedentemente risultava incompatibile lo svolgimento di qualsiasi attività professionale).

Alessandra Paolini

in Notiziario del Consiglio Nazionale del Notariato del 23 maggio 2019

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