Nullità dell'accertamento non sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato;

Ai sensi dell'articolo 42 del Dpr 600/1973, gli accertamenti in rettifica e quelli d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; l'accertamento è nullo se l'avviso non reca, tra l'altro, la sottoscrizione, le indicazioni e le motivazioni previste dalla citata norma.

In virtù di questa norma, la Corte di Cassazione ha affermato che in tema di imposte sui redditi e di Iva, gli accertamenti devono ritenersi nulli tutte le volte in cui non risultino sottoscritti dal direttore dell'ufficio o da altro dipendente validamente delegato; l'onere di provare l'esistenza della delega incombe sull'ufficio e non sul contribuente (Cassazione, 14 giugno 2013, n. 14942).

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