Non è trascrivibile la domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata
Non è trascrivibile ai sensi dell'art. 2652, n. 3, c.c., la domanda di accertamento giudiziale dell'avvenuto trasferimento di un bene immobile per effetto di scrittura privata, essendo tassative le ipotesi di trascrizione previste dalla norma (Cassazione, sentenza 22 maggio 2013, n. 12598, sez. II civile).