Non si applica l'imposta sostitutiva se la somma erogata dalla Banca viene costituita in pegno (Cass. 25-02-2009, n.4501)
Per Cass., sez. trib., 25 febbraio 2009 n. 4501 "in tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l'art. 15 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che il negozio complesso avente ad oggetto un'erogazione di una somma di denaro a titolo di mutuo e la contemporanea costituzione su di essa di un pegno a favore della banca erogatrice, non consentendo un investimento produttivo della somma medesima, esula dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame"