Non iscrivibile al Registro Imprese il pignoramento di quote di società di persone

Tribunale di Roma

Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,

visto il ricorso, depositato in data 19 luglio 2016, da TIZIA, CAIA e SEMPRONIA che chiedevano al giudice del registro di “ordinare l’iscrizione presso il registro delle imprese di Roma del pignoramento richiesto da TIZIA, CAIA e SEMPRONIA e notificato alla debitrice MEVIA in data 31.5.2016 in relazione alla partecipazione della stessa alla Farmacia ALFA s.a.s. di MEVIA e C”;

vista la nota del 9 settembre 2016 trasmessa dal Conservatore del registro delle imprese;

considerato (per come già evidenziato dal giudice del registro di Roma con provvedimenti del 12 giugno 2014 in proc. n. 7412/2014 v.g. e del 7 maggio 2012 in proc. n. 3392/2012 v.g., esattamente in termini) che le quote sociali, sia delle società di capitali che delle società di persone, costituiscono posizioni contrattuali “obbiettivate”; come tali, suscettibili di essere negoziate in quanto dotate di un autonomo “valore di scambio” che consente di qualificarle come “beni giuridici” (cfr. Cass. 12 dicembre 1986, n. 7409; 23 gennaio 1997, n. 697; 30 gennaio 1997, n. 934; 4 giugno 1999, n. 5494; 26 maggio 2000, n. 6957);

ritenuto che non vi sono, pertanto, ostacoli ad annoverare anche le quote sociali tra i beni che possono essere oggetto di espropriazione forzata (art. 2910 c.c., in relazione al precedente art. 2740 dello stesso codice) e di misure cautelari dirette a salvaguardare la garanzia patrimoniale del debitore (art. 2905, c.c.);

ritenuto che, di conseguenza, da un lato le quote di partecipazione di una società di persone che per disposizione dell’atto costitutivo siano trasferibili con il (solo) consenso del cedente e del cessionario, salvo il diritto di prelazione in favore degli altri soci, possono essere sottoposte a sequestro conservativo e essere, successivamente, espropriate a beneficio dei creditori particolari del socio anche prima dello scioglimento della società (cfr. Cass. 7 novembre 2002, n. 15605) e, dall’altro, le stesse quote, in quanto costituenti beni nel senso dell’art. 810 c.c. in quanto suscettibili di formare oggetto di diritti, da ascrivere residualmente alla categoria dei beni mobili a norma del successivo art. 812, ultimo comma (atteso che alla quota fanno capo, insieme con i relativi doveri, tutti i diritti nei quali si compendia lo status di socio, non riducibili a mere posizioni creditorie), possono essere assoggettate a sequestro giudiziario allorquando nei sia controversa la proprietà o il possesso (cfr., Cass. 30 gennaio 1997, n. 934);

considerato, tuttavia, che, a differenza della disciplina relativa alla espropriazione delle quote di società a responsabilità limitata (art. 2471 c.c.), il codice civile ovvero quello di procedura civile non prevedono che il pignoramento di quote di società di persone sia iscritto nel registro delle imprese;

ritenuto che gli atti da iscrivere nel registro delle imprese sono solo quelli espressamente indicati dalla legge atteso il principio di tipicità degli atti da iscrivere;

ritenuto, inoltre, che - anche volendo comprendere il caso di specie tra le ipotesi di pubblicità notizia che non produce, comunque, l’effetto di opponibilità, ma solo quello di rendere conoscibile il fatto o l’atto ai terzi - mancherebbe una previsione legislativa che disciplini la relativa procedura di iscrizione o di deposito;

 

p.q.m.

dichiara che non sussistono i presupposti per disporre l’iscrizione nel registro delle imprese del pignoramento di quote sociali notificato in data 31 maggio 2016 nei confronti del debitore MEVIA contro la quota di partecipazione dalla medesima posseduta nel capitale sociale della Farmacia ALFA s.a.s. di MEVIA e C.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 22 settembre 2016

Il Giudice del registro delle imprese

(dott. Guido Romano)

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