No alla prelazione artistica se il bene di interesse culturale fa parte di una azienda

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

 

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2033 del 2012, proposto da: Tizio, Caio, Sempronia;

contro

Comune di ….;

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

 

nei confronti di

Mevia, Filana;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE VII n. 03642/2011, resa tra le parti, concernente esercizio prelazione cessione quote ereditarie immobile;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 novembre 2015 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli Avvocati;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Campania, gli odierni appellanti hanno chiesto l’annullamento dei seguenti provvedimenti:

a) della deliberazione del consiglio comunale di … n. 73 del 22.12.2008, avente ad oggetto "Esercizio prelazione cessione quote ereditarie immobile in n.c.t. …, foglio 1, particella ..";

b) della deliberazione della giunta municipale di … n. 146 del 18.11.2008, avente il medesimo oggetto;

c) della nota della Soprintendenza speciale per i beni archeologici di ….dell'11.11.2008, acquisita al protocollo del Comune di … il 12.11.2008 con il n. 44821;

d) della nota del Sindaco di … del 18.11.2008 n. 45629;

e) della nota della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione del 18.11.2008, acquisita al protocollo del Comune di … in data 19.12.2008 con il n. 49953;

f) della nota del dirigente del V Dipartimento del Comune di … prot. n. 45570 del 18.11.2008;

g) della nota del Dirigente del I Dipartimento del Comune di .... prot. n. 50319 del 23.12.2008, con cui è stato trasmesso ai ricorrenti il provvedimento sub a);

h) della nota della Direzione Generale per i beni archeologici del Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. 11634 del 16.12.2008.

2. Gli atti amministrativi impugnati attengono tutti all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune di ...., ai sensi degli artt. 60 e 62 Dlgs. 42/2004, in relazione ad una quota del fondo, corrispondente alla particella 115, interessato da vincolo archeologico, rientrante nella cessione del 33,33% dell’azienda indivisa (in relazione alla quale il ricorrente era già titolare delle altre quote) avvenuta in suo favore da parte delle coeredi Mevia e Filana per il prezzo di euro 620.000,00 – proveniente dalla successione di Tiziona – avente ad oggetto la gestione di un camping in ...., denominato “….” (comprendente i beni, parimenti indivisi, fra cui i suoli, destinati all’esercizio dello stesso).

3. Con la sentenza di estremi indicati in epigrafe il T.a.r. ha respinto il ricorso.

4. Per ottenere la riforma di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto appello, insistendo, in particolare, sulla erronea identificazione (da parte prima dei provvedimenti amministrativi impugnati e poi della sentenza appellata) tra l’oggetto dell’alienazione (una quota d’azienda) e il diritto per cui la prelazione è stata esercitata (una quota di comproprietà del singolo bene culturale). Secondo i ricorrenti, in altri termini, il Comune di .... avrebbe travisato l’oggetto del contratto, intendendolo come atto di cessione di quote ereditarie piuttosto che come cessione di quote di proprietà di un’azienda.

5. Si è costituito in giudizio, per resistere all’appello, il Ministero per i beni e le attività culturali.

6. All’udienza pubblica del 24 novembre 2015, la causa è stata trattenuta per la decisione.

7. L’appello merita accoglimento.

8, Nel caso di specie manca il presupposto che ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004 consente l’esercizio del diritto di prelazione da parte dell’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 42/2004, l’Amministrazione ha “facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società”.

L’esercizio del diritto di prelazione presuppone, pertanto, un trasferimento a titolo oneroso del bene culturale o, comunque, un conferimento dello stesso in società.

Nella vicenda oggetto del presente giudizio, al contrario, non vi è stato alcun trasferimento a titolo oneroso ovvero un conferimento in società del bene culturale. L’atto negoziale rispetto al quale il Comune di .... ha esercitato il diritto di prelazione è, infatti, la cessione di una quota d’azienda, azienda all’interno della quale si trova, tra i vari beni, anche il bene culturale.

Il trasferimento ha avuto ad oggetto la comproprietà dell’azienda (ossia dell’intero complesso dei beni preordinati all’esercizio dell’impresa), non singolarmente il bene culturale (o una quota di esso) la titolarità proprietaria del quale, in capo alla impresa-complesso aziendale dei beni, allo stato, indivisi, rimane caratterizzata da inalterata continuità.

Rispetto a tale vicenda negoziale, il Comune di ...., da un lato, ha travisato la natura del contratto, erroneamente riqualificandolo (come si legge nel provvedimento impugnato) in termini di atto di cessione di quote ereditarie di comproprietà immobiliare, e, dall’altro lato, ha finito, esercitando la prelazione, per subentrare in un diritto (la comproprietà del bene culturale) diverso da quello oggetto del trasferimento (la quota d’azienda).

9. La non operatività dell’istituto della prelazione in caso di cessione d’azienda trova del resto conforto nei principi che questo Consiglio di Stato ha già avuto modo di affermare con riferimento ad un caso che presenta molti aspetti di analogia con quello oggetto del presente giudizio: la cessione di quote societarie relative ad un patrimonio sociale nel cui ambito si trova un bene culturale. Con riferimento a quella fattispecie questo Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 marzo 2008, n. 1205) ha chiarito che il presupposto per l’esercizio del diritto di prelazione (il trasferimento della proprietà del bene culturale, ossia l’alienazione del bene stesso) non si verifica nei casi in cui vi sia stata l’alienazione (persino) dell'intero pacchetto azionario della società proprietaria del bene culturale; società che, come prima così dopo l'alienazione delle azioni, continua a essere la proprietaria del bene culturale, con l'unica differenza che l'intero suo pacchetto azionario non è più di un soggetto ma di un altro.

10. Mutatis mutandis, le stesse conclusioni non possono non valere anche nella vicenda oggetto del presente giudizio, nella quale il trasferimento ha interessato una quota di un’azienda destinata all’esercizio di una impresa (segnatamente di un camping in .... denominato “….”).

11. Alla luce delle considerazioni svolte, deve, quindi, essere accolto il primo motivo di gravame e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va accolto il ricorso di primo grado con conseguente annullamento degli atti impugnati.

12. La controvertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

 

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento degli atti amministrativi annullati.

Compensa le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

Andrea Pannone, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

Maddalena Filippi, Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

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