Nessuna sanzione in caso di mancata dotazione del POS

CAMERA DEI DEPUTATI

Mercoledì 11 giugno 2014 250.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Finanze (VI)

 

ALLEGATO 8

5-02936 Causi: Problematiche relative all'obbligo per i soggetti che esercitano attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta orale in Commissione n. 5-02936 l'Onorevole Causi chiede come si intenda intervenire, al fine di chiarire gli effetti dell'applicazione della norma recante l'obbligo per gli esercenti attività d'impresa e professioni di accettare anche i pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Al riguardo, sentito il Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che il comma 4, dell'articolo 15, del decreto legge n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221 del 2012, ha stabilito che a decorrere dal 1ogennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Il successivo comma 5 ha stabilito che, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, per l'attuazione della disposizione di cui al comma 4. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.

Ai sensi del citato comma 5 è stato adottato il decreto 24 gennaio 2014 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2014.

Detto decreto interministeriale, la cui efficacia avrebbe dovuto decorrere trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione, ha previsto l'accettazione obbligatoria delle carte di debito degli utenti nel caso di pagamenti di importo superiore ai trenta euro, sia per l'acquisto di prodotti che per la fornitura di servizi, anche professionali.

Tenuto conto del rilevante numero di soggetti destinatari delle disposizioni ed allo scopo di individuare criteri di gradualità e di sostenibilità per l'entrata a regime del precetto normativo, il predetto decreto aveva stabilito che fino al 30 giugno 2014 l'obbligo di accettazione sarebbe valso solo per le attività commerciali o professionali aventi un fatturato superiore a 200 mila euro.

Lo stesso provvedimento ha anche previsto che, entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore, con successivo decreto possono essere individuate nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, nonché può essere disposta l'estensione degli obblighi ad ulteriori strumenti di pagamento anche con tecnologie mobili.

In tale contesto normativo, è intervenuto l'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito con modificazioni nella legge n. 15 del 2014, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2014 il termine di entrata in vigore dell'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito.

Allo stato, pertanto, l'efficacia delle disposizioni introdotte con il citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, per effetto della suddetta proroga, è stata vanificata per quanto riguarda le disposizioni transitorie ed è stata sospesa per quelle a regime fino al 30 giugno 2014, data in cui, in mancanza degli eventuali decreti di cui al comma 1, dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale 24 gennaio 2014 che potrebbero ridefinire modalità e termini di attuazione della norma primaria, introducendo anche ulteriori meccanismi di gradualità e le relative decorrenze, ovvero in mancanza di ulteriori proroghe, entrerà in vigore l'obbligo di accettazione dei pagamenti mediante carte di debito per tutti i pagamenti superiori ai trenta euro.

Sulla questione, la Banca d'Italia, tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il credito ed il risparmio, ha comunicato che il nostro Paese si caratterizza nel contesto europeo per un'elevata propensione all'utilizzo del contante. In Italia, nel 2013, sono state regolate 74 operazioni pro-capite con strumenti alternativi al contante contro le 194 dei Paesi dell'area dell'euro (ultimo dato disponibile al 2012).

Nel confronto internazionale e tra le regioni italiane emerge che tra le principali determinanti del basso utilizzo di strumenti di pagamento elettronici figurano le differenze nel reddito pro capite e nel grado di sviluppo e di diffusione dei punti di accettazione delle carte di pagamento presso le imprese e i liberi professionisti.

Un impulso alla diffusione di strumenti elettronici è in grado di produrre effetti benefici per i consumatori, le imprese, le Amministrazioni pubbliche e l'economia nel suo complesso. Infatti, il sommerso e l'economia criminale sono fortemente correlati con l'uso del contante e incidono per oltre il 27 per cento del PIL.

La carta di debito assicura il buon fine dell'operazione di pagamento e richiede minori attività procedurali e di riconciliazione contabile rispetto agli altri strumenti elettronici (esempio bonifico).

Nell'uso del contante, degli assegni e degli altri strumenti cartacei prevalgono, infatti, i costi variabili, connessi con le esigenze di movimentazione e di sicurezza. Per le carte di debito è invece prevalente la quota dei costi fissi di emissione degli strumenti e di gestione delle infrastrutture. Ne deriva che al crescere delle operazioni con carte di debito si riducono più che proporzionalmente i costi unitari. Sulla base della diversa struttura dei costi, si possono calcolare anche le soglie di importo di convenienza per i diversi strumenti di pagamento: per le operazioni superiori a 20-30 euro, la carta di debito si conferma essere lo strumento più conveniente sia rispetto al contante sia rispetto agli altri strumenti di pagamento.

La Banca d'Italia ha precisato, infine, che il citato decreto del MISE si inserisce nell'ambito dei provvedimenti governativi volti a sostenere una maggiore diffusione dei terminali di accettazione di strumenti elettronici, anche con tecnologie innovative, e ad accrescere la trasparenza e la riduzione delle commissioni di accettazione di carte di pagamento (cosiddetto decreto «Merchant fee», decreto Ministero economia e finanze 14 febbraio 2014 n. 51), al fine di favorire l'efficienza degli strumenti di pagamento.

Nel ribadire la necessità di promuovere la diffusione e l'uso dei pagamenti con carte di debito e credito su vasta scala, anche in considerazione della scarsa incidenza dei pagamenti elettronici in Italia, rispetto alla media degli altri Paesi europei, nonché l'eccessivo costo dell'uso del contante per il sistema economico e per i singoli imprenditori, si ritiene opportuno che al fine di massimizzare i vantaggi connessi all'implementazione della tecnologia nei sistemi di pagamento e, nel contempo, minimizzare l'incidenza degli oneri a carico delle imprese, commercianti e professionisti vengano attivati una serie di tavoli di confronto con le banche e con gli altri operatori di mercato per ridurre i costi legati alla disponibilità e all'utilizzo dei POS, e sfruttare a vantaggio del sistema i margini di efficienza esistenti, ottenendo così una significativa compressione dei costi ed una soluzione che consenta di superare le difficoltà insite nel cambiamento prospettato.

Con specifico riferimento all'istanza presentata dal Consiglio nazionale degli architetti per ottenere l'annullamento del citato decreto ministeriale del 24 gennaio 2014, di cui è cenno nell'interrogazione, si fa presente che il TAR Lazio ha respinto l'istanza cautelare ritenendo inesistente il fumus boni iuris atteso che il «Decreto impugnato sembra rispettare i limiti contenutistici ed i criteri direttivi fissati dalla richiamata fonte legislativa».

Per quanto riguarda la circolare interpretativa del Consiglio nazionale forense, ugualmente citata nell'interrogazione, essa interpreterebbe la normativa nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta di debito.

In tal senso, sembra in effetti deporre il fatto che non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessero predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica.

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