Nella procedura di negoziazione assistita dinanzi al Sindaco non รจ consentito ai coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti di separazione e divorzio

Ministero dell’Interno

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

CIRCOLARE N.19/2016

OGGETTO: Decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 — art. 12. Istruzioni applicative - Procura speciale.

 

Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di parere in merito alla possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale, ai fini della formazione di un atto di divorzio o di separazione dinanzi all'ufficiale dello stato civile, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Dette richieste fanno riferimento al decreto del Tribunale di Milano, Sez. IX, del 14 dicembre 2015, con il quale è stato annullato " ....il rifiuto dell'ufficiale dello stato civile del Comune di Vanzago reso in data 29 luglio 2015 e, conseguentemente ordinato all'Ufficiale medesimo di dare corso al procedimento instaurato dai coniugi ex art. 12 d.l. 132 del 2014...".

Il giudice, con il decreto in parola, ha ritenuto che la previsione normativa della comparizione personale dei coniugi, per il compimento dei surricordati atti, non esclude la possibilità, per uno degli stessi, di avvalersi della rappresentanza di un procuratore speciale; e ciò sulla base dell'argomentazione che l'utilizzo dell'avverbio "personalmente" compare anche nella procedura giurisdizionale ma ciò non preclude, come avviene di prassi, la rappresentanza a mezzo del procuratore speciale. Sulla questione questo Ministero ha chiesto di conoscere l'avviso del Ministero della Giustizia che è pervenuto ad opposte conclusioni.

Come è noto, l'articolo 12 del richiamato decreto-legge n. 132/2014 regola la separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Nel proprio parere il citato Dicastero sofferma, preliminarmente, l'attenzione sul tenore letterale del comma 3 dell'art. 12 che regola il procedimento preordinato al compimento dei ripetuti atti di separazione e divorzio, laddove è posto in evidenza che "l'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate".

Dal suddetto tenore letterale, che costituisce il criterio interpretativo principale ex art. 12 delle "preleggi", appare pacifico che l'ufficiale dello stato civile, innanzi al quale viene concluso l'accordo dei coniugi deve interloquire con gli stessi personalmente.

A fronte di tale elemento di chiarezza letterale, ha precisato il Ministero della Giustizia, non può costituire argomento decisivo, come invece invocato dal giudice di merito nel ricordato precedente "decisum", il fatto che la legge sul divorzio preveda (art. 4, comma 7, legge 1°.12.1970, n. 898) che i coniugi devono comparire davanti al Presidente del Tribunale personalmente, salvo gravi e comprovati motivi e con l'assistenza del difensore.

In proposito, osserva ancora il ripetuto Dicastero, la possibilità che i coniugi siano rappresentati da un procuratore speciale nel procedimento giudiziale di divorzio, è consentito, appunto, solo ove soccorrano gravi e comprovati motivi.

Detta specificazione non è contenuta nella perentoria affermazione del già richiamato articolo 12, comma 3, che non prevede espressamente alcuna alternativa alla comparizione personale innanzi all'ufficiale dello stato civile.

D'altra parte, annota il Ministero interpellato, nel procedimento giudiziale di divorzio, la verifica della sussistenza dei gravi e comprovati motivi, è delibata, con la garanzia delle forme giudiziarie, dal Presidente del Tribunale.

Una diversa interpretazione, ovvero la possibilità di fare ricorso ad un procuratore speciale nel procedimento di cui trattasi, potrebbe far venir meno, proprio perché operanti in un contesto di degiurisdizionalizzazione, la garanzia della genuinità ed attualità delle dichiarazioni delle parti, ricevute dall'ufficiale dello stato civile, garanzia data proprio dalla prevista comparizione personale delle stesse.

Pertanto, in base alle argomentazioni fin qui svolte, deve considerarsi che allo stato della vigente legislazione, non è ammessa la possibilità per i coniugi di farsi rappresentare da un procuratore speciale nel compimento degli atti individuati dall'art. 12 del decreto -legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.

Si pregano le SS.LL. di comunicare, con ogni consentita urgenza, il contenuto della presente circolare ai Sigg. sindaci, ai fini dell'esatta osservanza della normativa in riferimento.

 

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