Nel verbale di inventario di eredità beneficiata non è sufficiente la dichiarazione di parte circa la inesistenza di beni
Cassazione, sentenza 28 agosto 2015, n. 17266, sez. VI – 2 civile
PROFESSIONI LIBERALI – NOTARIATO - Illecito disciplinare – Accettazione beneficiata di eredità – Redazione di inventario completo – Censura – Sussiste.
Si conferma la sanzione disciplinare al notaio che, nell’ambito di un’accettazione beneficiata di eredità, redige un verbale di inventario incompleto limitandosi a riprodurre le dichiarazioni del congiunto del de cuius e abdicando così alle funzioni proprie del pubblico ufficio laddove l’obbligo di attestare personalmente la presenza o meno di ulteriori beni da inventariare scaturisce dalla lettera dell’articolo 775 c.p.c.
Nella redazione dell’inventario, tra i compiti del notaio, rientra anche la diretta attestazione circa l’esistenza o no di ulteriori beni mobili da inventariare, risultando, in caso di mera riproduzione della dichiarazione in tal senso ricevuta dall’erede, pregiudicata l’elevata affidabilità che l’ordinamento pretende sul contenuto degli atti direttamente ricevuti dal pubblico ufficiale.
Fonte: CNN Notizie del 3 settembre 2015