Modifiche all'imposta sulle successioni dal 13.12.2014
L’art. 11 del D. Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, in vigore dal 13 dicembre 2014, emanato in attuazione dell’art. 7 della Legge 11 marzo 2014, n. 23, ha introdotto le seguenti modifiche relativamente alla dichiarazione di successione.
Nessuna dichiarazione di successione se l'eredità è devoluta al coniuge o a parente in linea retta, ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari
Non vi è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e a parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a centomila euro (così elevando l’importo originario di cinquanta milioni di lire, pari a 25.822,84 euro) e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari, salvo che per effetto di sopravvenienze ereditarie queste condizioni vengano a mancare (cfr. modifiche al comma 7 dell’art. 28 d.lgs. n. 346/1990).
Allegati in copia non autentica
Si consente che i documenti di cui alle lettere c), d), g), h) e i) dell’art. 30, comma 1 (ossia, la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione; la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi; la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1,lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso art. e comma; la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge; i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26) possano essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle Entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.
Rimborsi fiscali
Si esclude l’obbligo di presentazione di una dichiarazione sostitutiva o integrativa nel caso in cui dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravvenga l’erogazione di rimborsi fiscali (cfr. modifiche al comma 6 dell’art. 28 d.lgs. n. 346/1990), dei quali deve tener conto l’ufficio del registro nel liquidare l’imposta ai sensi dell’art. 33 d.lgs. n. 346/1990 (cfr. modifica all’art. 33 comma 1 cit.).