Ministero dello Sviluppo Economico Circolare n. 3681/C del 30 giugno 2015 OGGETTO: Nuova modulistica registro delle imprese/REA, approvata con D.M. 22 giugno 2015.

Ministero dello Sviluppo Economico

Circolare n. 3681/C del 30 giugno 2015

OGGETTO: Nuova modulistica registro delle imprese/REA, approvata con D.M. 22 giugno 2015.

(Pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico)

 

Il 22 giugno sono state emanate le nuove specifiche tecniche per la realizzazione dei programmi necessari alle iscrizioni e depositi presso il registro delle imprese.

Da un punto di vista meramente amministrativo si tratta della modifica delle specifiche tecniche approvate con D.M. 18 ottobre 2013. Tuttavia la consistenza e la rilevanza delle modifiche apportate rendono la modulistica approvata col DM 22 giugno 2015, sostanzialmente innovativa rispetto a quanto previsto in precedenza, soprattutto per l’importanza degli ambiti settoriali oggetto di revisione.

Di seguito si evidenzieranno sinteticamente le principali modifiche apportate, il cui sunto tecnico è comunque rinvenibile nel DM stesso.

 

Processo di accorpamento delle Camere di Commercio

Per il mese di luglio è prevista l’acquisizione d’efficacia del primo accorpamento delle Camere di Venezia e Rovigo con istituzione della “Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta-Lagunare”, a norma dell’art. 1, comma 5 della legge 580 del 1993.

Gli interventi per gestire il processo di accorpamento si riferiscono alla modifica di:

- una porzione di testo della distinta di accompagnamento della pratica registro delle imprese per sostituire i riferimenti della C.C.I.A.A. con quelli della sigla provincia e numero REA della posizione a cui la pratica si riferisce

- una porzione di testo della distinta di accompagnamento della pratica registro protesti per sostituire i riferimenti della C.C.I.A.A. con quelli della provincia di levata dell’elenco protesti

- alcune descrizioni sui campi della modulistica laddove la parola C.C.I.A.A. è associata alla sigla provincia di ubicazione della localizzazione a cui la domanda fa riferimento

A tal uopo, e con riserva di analisi più approfondita in apposita sede, a seguito dell’accorpamento delle CCIAA e conseguentemente degli uffici del registro delle imprese, già insistenti in ognuna delle Camere accorpate, l’Ufficio del Registro delle Imprese della nuova Camera di Commercio risultante dall’accorpamento subentra nei procedimenti di attuazione della pubblicità per tutte le imprese precedentemente iscritte nei differenti uffici.

Sotto l’aspetto della gestione protocollare, nulla è innovato rispetto a quanto previsto dall’art. 6 del DPR 581/95: il protocollo dell’Ufficio del Registro delle Imprese della nuova Camera di Commercio, infatti, mantiene una numerazione progressiva rispettando l'ordine cronologico di presentazione di ciascuna domanda. Gli estremi del protocollo dell’Ufficio del Registro delle Imprese includono sempre la sigla provincia di ubicazione della sede legale della nuova Camera di Commercio così come stabilito dal Decreto Ministeriale di istituzione del nuovo Ente per accorpamento.

Sotto il profilo della gestione del Registro delle imprese, l’Ufficio della nuova Camera di Commercio acquisisce la competenza su tutte le localizzazioni delle imprese ubicate nelle province di competenza dei precedenti Enti.

Sotto il profilo della gestione del repertorio delle notizie economiche ed amministrative, per le “posizioni REA” non cessate al momento della costituzione del nuovo Ente il passaggio di competenza comporterà la generazione di un protocollo Registro delle Imprese, con relative trascrizioni che riportano le informazioni sul passaggio al nuovo Ente, da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese della nuova Camera di Commercio.

Le “posizioni REA” già iscritte e che passano di competenza al nuovo Ufficio del Registro delle Imprese conservano il loro precedente “identificativo REA” composto dalla sigla della provincia di ubicazione della localizzazione d’impresa e da un progressivo numerico (numero REA).

Per le nuove “posizioni REA” iscritte nella nuova Camera di Commercio l’identificativo è costituito dalla sigla della provincia di ubicazione della localizzazione d’impresa e dal progressivo numerico univoco tra tutte le province di competenza del nuovo Ente.

Le imprese di competenza dell’ufficio della nuova Camera continueranno ad avere una posizione REA per ogni provincia in cui è presente almeno una localizzazione dell’imprese. Gli adempimenti, per un’impresa localizzata in più province di competenza della nuova Camera, restano analoghi a quelli previsti sul territorio nazionale.

 

Decesso, recesso ed esclusione del socio

Si recepisce la direttiva congiunta del MISE e del Ministero della Giustizia volta ad uniformare il comportamento degli uffici del registro delle imprese sulla comunicazione al registro delle imprese sul decesso, recesso ed esclusione del socio.

È inserito, nel modulo inerente alle persone, un apposito campo specificamente dedicato all’iscrizione della notizia

- DEL DECESSO DEL SOCIO

- DEL RECESSO DEL SOCIO

- DELL’ESCLUSIONE DEL SOCIO

 

Start-up e PMI innovative

Le modifiche più rilevanti riguardano tuttavia le start-up e le PMI innovative, per le quali si rinvia alle apposite guide settoriali pubblicate sul sito del Ministero. Per quanto riguarda le imprese PMI innovative introdotte con il DL 3/2015, convertito nella legge 33/2015 del 24 Marzo 2015, già con il DM del 2 marzo 2015 sono state modificate le specifiche tecniche della modulistica per consentire alle imprese dotate dei requisiti di iscriversi alla nuova sezione speciale del registro delle imprese delle PMI innovative. Nel dettaglio, è stato già inserito all’interno delle informazioni su START-UP, INCUBATORI, PMI INNOVATIVE il codice relativo a: PMI INNOVATIVA: ISCRIZIONE ALLA SEZIONE SPECIALE.

La norma ha inoltre previsto per le imprese PMI innovative di denunciare al registro delle imprese una serie di informazioni di carattere testuale, da iscriversi in visura, e di presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di PMI innovativa e/o di veridicità delle informazioni fornite.

In analogia con quanto già fatto per le imprese startup si propone quindi di inserire nelle prossime modifiche alle specifiche tecniche della modulistica ulteriori informazioni testuali, elencate di seguito, a titolo di esempio:

- ATTIVITA' E SPESE IN RICERCA , SVILUPPO E INNOVAZIONE

- ELENCO SOCIETA' PARTECIPATE

- TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI SOCI E PERSONALE LAVORANTE

- NUMERO DIPENDENTI

- RELAZ. PROFESS. CON INCUBATORI,INVESTITORI,UNIVERSITA',RICERCA

- ELENCO DIRITTI PRIVATIVA SU PROPRIETA' INDUSTRIALE,INTELLETTUALE

- AUTOCERTIFICAZIONE ELENCO SOCI (CON FIDUCIARIE, HOLDING)

- DEPOSITO DICHIAR. POSSESSO REQUISITI (DL 3/15 ART.4 C.6)

- DICHIAR. AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4)

 

Per allegare la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di PMI innovativa e/o di veridicità delle informazioni fornite si prevede di definire in modulistica un documento specifico:

- PMI INNOVATIVA-DICHIARAZIONE INFORMAZIONI (DL 3/15 ART.4 C.4 E 6)

Le modifiche maggiormente incisive, sotto il profilo della pubblicità in sezione speciale, concernono il caricamento delle notizie che le start-up comunicano al registro delle imprese e che arricchiranno la sezione speciale di ulteriori contenuti, in linea con i fini ultimi di trasparenza e incentivazione di un monitoraggio diffuso che il legislatore si era prefisso al momento dell’emanazione della norma. In tal senso appare sviluppata la fase di recepimento in forma strutturata, nella sezione speciale, della dichiarazione del possesso dei requisiti delle imprese startup e PMI innovative

Per le imprese start-up è emersa l’esigenza di gestire in modo più strutturato le informazioni riguardo il possesso dei requisiti.

Saranno inseriti nuovi codici in modulistica da utilizzarsi nelle denunce di possesso o mantenimento dei requisiti di impresa startup o PMI innovativa (almeno 1 su 3 per la prima, almeno 2 su 3 per la seconda) relativi all’innovazione tecnologica che inseriti nel registro permetteranno di estrarre automaticamente l’informazione sui requisiti dai database soggetti ad aggiornamento settimanale presenti sul sito http://startup.registroimprese.it/, ad esempio:

- PMI INNOVATIVA: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.4 C.1 LETT. E) N.1

- PMI INNOVATIVA: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.4 C.1 LETT. E) N.2

- PMI INNOVATIVA: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.4 C.1 LETT. E) N.3

- START-UP: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.25 C.2 LETT. G) N.1

- START-UP: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.25 C.2 LETT. G) N.2

- START-UP: DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITO ART.25 C.2 LETT. G) N.3

Sarà possibile individuare le imprese startup a vocazione sociale verificando che, dopo aver barrato l’apposita casella nel modello di autocertificazione per startup innovative, l’impresa abbia depositato al registro delle imprese l’apposito documento cui si riferisce la “Guida per la redazione del Documento di Descrizione di Impatto Sociale" pubblicata dal MISE il 21 gennaio 2015, che è definito in modulistica:

- STARTUP-VOCAZIONE SOCIALE DOCUMENTO DESCRIZIONE IMPATTO

 

Passaggio in continuità da impresa startup a PMI innovativa

L’aspetto innovativo più interessante che garantisce alle società start-up, che pur perdendo uno dei requisiti costitutivi della fattispecie, mantengono i requisiti per accedere alla sezione speciale delle PMI innovative. Per gestire il passaggio senza interruzione da impresa start-up a PMI innovativa, per le imprese start-up che ad esempio hanno superato i 5 milioni di fatturato, o perché superano i 60 mesi, o per altri motivi ma che hanno i requisiti di PMI innovativa si introduce un nuovo testo:

- START-UP: PASSAGGIO ALLA SEZIONE SPECIALE COME PMI INNOVATIVA che aderisce alla richiesta di cancellazione dalla sezione speciale startup e che accompagna la modulistica di iscrizione nella sezione speciale PMI innovativa, creando continuità assoluta.

Nel testo potranno essere inseriti i motivi che hanno comportato il passaggio da startup a PMI innovativa. È evidente che si tratta di una importante previsione a favore delle imprese, che consente il mantenimento senza soluzione di continuità delle agevolazioni previste da entrambi i regimi speciali.

 

TAG autodescrittivo

Resta a parte, in quanto non espressamente previsto dall’articolo 25 e seguenti del DL 179/2012, la identificazione sintetica dell’attività che la start-up andrà concretamente a svolgere. Al di là della declinazione dell’oggetto sociale e dell’attività dichiarata a fini REA, conformi alle prescrizioni di cui all’articolo 25, comma 2, lett. f), della denominazione o dell’indirizzo PEC della start-up, si è ritenuto opportuno prevedere una “autodescrizione” dell’attività concretamente svolta dall’impresa, secondo una terminologia non giuridico-economica, ma di natura sostanzialmente fattuale ed operativa.

Il mancato richiamo di questo adempimento nell’ambito del corpus normativo che regola le start-up, comporta due conseguenze:

- L’adempimento non è obbligatorio e quindi non vi è alcuna sanzione, né procedimento d’ufficio in caso di mancata autodescrizione dell’attività. Anzi l’autodescrizione si pone come un’opportunità per le start-up di esprimere in una terminologia smart la propria essenza e di darne pubblicità;

- L’autodescrizione in parola non può essere oggetto di iscrizione o deposito nel registro delle imprese, né nel REA, stante i principi di tassatività e tipicità che regolano tali registri.

 

Ne consegue che l’autodescrizione troverà collocazione nel fascicolo d’impresa, di cui all’art. 9 della legge 180 del 2011, dell’art. 4, comma 9 del DPR 160 del 2010 e dell’art. 43 bis del dPR 445 del 2000, nel quale risulteranno registrate secondo la seguente nomenclatura:

- LUNGHEZZA MASSIMA IN CARATTERI DELLA STRINGA: 20 CARATTERI ALFANUMERICI

- TESTO LIBERO E NON VINCOLATO

- STRUTTURA LESSICALE HASHTAG

- MASSIMO TRE HASHTAG

Le Camere provvederanno all’inserimento del tag nel fascicolo d’impresa delle singole start-up, senza necessità di compiere altra verifica che quella relativa alla nomenclatura, come sopra riportata e i relativi tag, saranno registrati in altrettante colonne (al massimo 3, ciascuna per ogni hashtag) cui sarà data pubblica evidenza mediante i database soggetti ad aggiornamento settimanale presenti sul sito http://startup.registroimprese.it/.

 

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