Matrimonio tra cittadini stranieri celebrato all'estero: la trascrizione in Italia ha funzione meramente certificativa, per cui il matrimonio è immediatamente valido
Matrimonio tra cittadini stranieri celebrato all'estero: la trascrizione in Italia ma funzione meramente certificativa, per cui il matrimonio è immediatamente valido
Ai sensi dell'art. 28 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il matrimonio celebrato all'estero è valido nel nostro ordinamento, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento; tale principio non è condizionato dall'osservanza delle norme italiane relative alla trascrizione, atteso che questa non ha natura costitutiva, ma meramente certificativa e scopo di pubblicità di un atto già di per sé valido. Ne deriva che in tal caso il figlio va considerato, a tutti gli effetti, nato in costanza di matrimonio, onde competente a decidere della regolamentazione dei rapporti personali ed economici fra questi e i genitori è il tribunale ordinario (Cassazione, ordinanza 18 luglio 2013, n. 17620, sez. VI - 1 civile).
Quale normativa di riferimento possono citarsi gli articoli 115 e 130 del Codice civile, l'articolo 28 della Legge 31 maggio 1995 numero 218, gli articoli 17 e 26 delle Preleggi