Legge “dopo di noi” e benefici fiscali per i negozi di separazione patrimoniale: subito applicabili, non necessitando disposizioni attuative

CAMERA DEI DEPUTATI

Giovedì 30 marzo 2017

794.

XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Affari sociali (XII)

 

5-10627 Carnevali: Sulla mancata adozione del decreto di cui all'articolo 6, comma 11, della legge n. 112 del 2016.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali non risulta ancora adottato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che dà attuazione all'articolo 6, comma 11, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare».

L'onorevole interrogante, più specificamente, si riferisce alle disposizioni previste dal citato articolo 6, secondo cui i beni e diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione, ovvero destinati a fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni; ai trasferimenti dei beni e diritti in favore dei predetti trust, fondi speciali e vincoli di destinazione, si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Medesime misure di favore si applicano, a norma del comma 4 del citato articolo, in caso di premorienza del beneficiario, ai trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei soggetti che hanno istituito il trust ovvero stipulato i fondi speciali ovvero costituito il vincolo di destinazione.

È inoltre prevista l'esenzione dall'imposta di bollo per una serie di atti e documenti, posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione.

Al fine di incentivare la patrimonializzazione dei citati fondi, è poi disposto dal comma 9 che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, alle erogazioni liberali, alle donazioni ed agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust ovvero dei fondi speciali istituiti in favore delle persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare, si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Con particolare riferimento alle imposte di successione e donazione, di registro, ipotecaria, catastale e di bollo, il comma 10 del citato articolo 6 stabilisce la decorrenza delle relative agevolazioni dal 1o gennaio 2017.

L'onorevole interrogante fa riferimento al comma 11 del medesimo articolo, dove è prevista l'emanazione di un decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, contenente le modalità attuative del medesimo articolo 6.

In merito alle disposizioni del già citato articolo 6, sentito il Dipartimento delle finanze e l'Agenzia delle entrate, si ritiene che le previsioni normative di cui trattasi non necessitino dell'emanazione di apposite disposizioni attuative.

http://www.camera.it/leg17/824?tipo=A&anno=2017&mese=03&giorno=30&view=filtered_scheda&commissione=12#

 

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