Le Regioni possono stabilire quale provvedimento amministrativo consente il cambio di destinazione d'uso degli immobili

 

In tema di mutamento di destinazione d'uso di immobili, il legislatore regionale ha il potere di stabilire per quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti si renda necessario un regime concessorio o di permesso di costruire e per quali altri sia invece sufficiente un regime autorizzatorio o di denuncia di inizio di attività.

(Fattispecie, relativa ad interventi edilizi su locali ubicati al piano terra di uno stabile, con mutamento di destinazione d'uso da "civile abitazione" e "autorimessa-depositi" ad "attività commerciale", nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata per un nuovo esame volto ad accertare l'applicabilità dell'art. 10 della legge reg. Sicilia 10 agosto 1985 n. 37, commi 2 e 3, che consente, alle condizioni prescritte, il mutamento di destinazione d'uso con una mera autorizzazione del Sindaco, che nel caso concreto risultava essere stata rilasciata).

Cassazione, sentenza 22 giugno 2016, n. 25814, sez. III penale

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