Le donazioni, i trust, i fondi patrimoniali stipulati da chi ha giĆ  un debito non impediscono al creditore anteriore di procedere in via esecutiva anche senza ottenere la sentenza di inefficacia

Le donazioni, i trust, i fondi patrimoniali stipulati da chi ha già un debito non impediscono al creditore anteriore di procedere in via esecutiva anche senza ottenere la sentenza di inefficacia

Convertito in Legge il D.L. 27 giugno 2015, n. 83

 

LEGGE 6 agosto 2015, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00136)

(GU Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)

 

 

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Promulga

 

la seguente legge:

 

Art. 1

1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Allegati

Per visualizzare il testo della legge di conversione e l’allegato consultare il sito della Gazzetta Ufficiale al seguente indirizzo www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/20/15G00136/sg

 

Art. 12

Modifiche al codice civile

 

1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:

Sezione I-bis

Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

«Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorchè non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonchè la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.».

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