Le donazioni e gli atti a titolo gratuito, compiuti nei due anni anteriori al fallimento, sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

Le donazioni e gli atti a titolo gratuito, compiuti nei due anni anteriori al fallimento, sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento.

 

L'articolo 6 della LEGGE 6 agosto 2015, n. 132, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 ( in G.U. Serie Generale n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50), in vigore dal 21 agosto 2015, stabilisce che:

 

(( 1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36" )).

 

Il richiamato primo comma dell'articolo 64 stabilisce che:

 

"Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante."

 

Di conseguenza:

 

- gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante,

 

- compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento

 

- sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36

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