La trascrizione di un pignoramento che “rettifica” i dati errati di un precedente pignoramento non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla sua trascrizione
In tema di esecuzione immobiliare, ove all’erronea indicazione, nell’atto di pignoramento e nella nota di trascrizione, dei dati identificativi dell’immobile staggito consegua un nuovo pignoramento, compiuto asseritamente “in rettifica” del precedente, il vincolo in tal guisa apposto al bene non è opponibile al terzo acquirente in forza di titolo trascritto anteriormente alla trascrizione del secondo pignoramento, il solo idoneo a produrre gli effetti anche sostanziali del pignoramento, con conseguente salvezza dei diritti "medio tempore" validamente acquisiti dai terzi.
Cassazione, sentenza 8 marzo 2017, n. 5780, sez. III civile