La proroga della detrazione IRPEF dell'IVA sull’acquisto di immobili residenziali
L’art. 9, comma 9-octies, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, come modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2017, n. 19, - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio u.s. - proroga al 31 dicembre 2017 il termine per effettuare gli acquisti di immobili residenziali rispetto ai quali è possibile usufruire della detrazione Irpef pari al 50 per cento dell’iva corrisposta, introdotta dalla legge di stabilità per il 2016 (art. 1, comma 56, l. 28 dicembre 2015, n. 208).
Pertanto, per effetto della proroga, è consentita, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, del 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. Restano invariati i limiti soggettivi ed oggettivi, nonché le modalità della detrazione (per approfondimenti sul tema si rinvia a Forte, L’acquisto di immobili residenziali: detraibile il 50 per cento dell’IVA ai fini delle imposte sui redditi, studio n. 7-2016/T, in CNN Notizie dell’8 marzo 2016).
Annarita Lomonaco in Notiziario del Consiglio Nazionale del Notariato del 3 marzo 2107