La confisca dello Stato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevale sull'ipoteca anteriormente iscritta

Nel conflitto tra l'interesse del creditore a soddisfarsi sull'immobile ipotecato e quello dello Stato a confiscare i beni, che siano frutto o provento di attività mafiosa, deve prevalere il secondo, onde è inopponibile allo Stato l'ipoteca iscritta su di un bene immobile confiscato, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, prima che ne sia stata pronunciata l'aggiudicazione nel procedimento di espropriazione forzata, in virtù della norma di diritto transitorio prevista dall'art. 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Cassazione, sentenza 7 maggio 2013, n. 10532, sez. Unite civili; Cassazione, sentenza 7 ottobre 2013, n. 22814, sez. III civile).

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