L'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, comma secondo cod. civ., opera ex tunc e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei d

Il Commento

 

 Cassazione, sentenza 24 marzo 2014, n. 6829, sez. I civile

 REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta da

Dott. Ugo Vitrone – Presidente

Dott. Vittorio Ragonesi – Consigliere

Dott. Maria Cristina Giancola – Consigliere

Dott. Antonio Didone - Consigliere

Dott. Giacinto Bisogni – Rel. Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

sul ricorso proposto da Fallimento della s.n.c. Alfa di Tizio e Caio e dei soci illimitatamente Tizio e Caio, in persona del curatore Sempronio, autorizzato dal G.D. del Tribunale di Fermo (cron. 304 del 18 luglio 2006), rappresentato e difeso dall'avv. … ed elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell'avv. …, per procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente –

E Mevio e Filano elettivamente domiciliati in Roma, …, presso lo studio dell'avv. …, rappresentati e difesi dall'avv. … per procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrenti

avverso la sentenza n. 600/05 della Corte d'appello di Ancona emessa il 14 ottobre 2005 e depositata il 5 novembre 2005, R.G. n. 198/01;

sentito il P.M. inpersona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core che ha concluso per il l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;

Rilevato che:

1. Caio ha convenuto davanti al Tribunale di Fermo, con atto di citazione del 25 ottobre 1987, Primo, Filano e Tizio per ottenere l'annullamento della delibera che aveva dichiarato l'esclusione di Caio dalla società Beta s.a.s., di cui era socio accomandatario, e la condanna dei convenuti al risarcimento del danno.

2. Si sono costituiti Primo e Filano e hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva, essendo legittimata la Beta s.a.s., nel merito hanno contestato la fondatezza delle domande. Si è costituito successivamente Tizio dichiarando di dissentire dalla delibera di esclusione che non aveva votato e di rimettersi alla decisione del Tribunale.

3. Il Tribunale di Fermo, con sentenza del 3 marzo 2000, ha dichiarato inammissibili le domande proposte nei confronti dei soci, peraltro citati in giudizio senza alcuna prospettazione della loro qualità di soci, anziché nei confronti della società.

4. La Corte di appello di Ancona, pur ritenendo fondata la censura proposta dall'appellante curatela del fallimento della Alfa s.n.c. di Tizio e Caio, relativamente alla affermata erronea instaurazione del contraddittorio, ha respinto l'appello rilevando che la pronuncia che decide sulla legittimità o meno della esclusione del socio non è una sentenza costitutiva di annullamento ma è meramente prodromica alla domanda di liquidazione della quota e alla richiesta di liquidazione del danno. Ha rilevato che nella specie nessuna richiesta di liquidazione della quota era stata proposta mentre la domanda di risarcimento danni era rimasta del tutto sfornita di prova.

5. Ricorre per cassazione la curatela del Fallimento della Alfa s.n.c. di Tizio e Caio affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 2287 c.c. in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; b)omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio in relazione all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.

6. Con il primo motivo la ricorrente curatela fallimentare contesta l'affermazione della Corte di appello circa il carattere meramente prodromico della pronuncia di annullamento in quanto l'annullamento della delibera di esclusione ha come effetto la restaurazione della situazione quo ante con conseguente reintegrazione del socio escluso nella compagine societaria e, solo eventualmente, la pronuncia sulla legittimità della esclusione può collegarsi alla richiesta di liquidazione della quota e/o al risarcimento del danno.

7. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta l'assoluta mancanza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di risarcimento dei danni la cui liquidazione era stata richiesta in via equitativa e la cui prova era stata impedita dal giudice che aveva ritenuto la causa sufficientemente istruita senza alcuna necessità di accoglimento delle richieste istruttorie.

8. Si difendono con controricorso Alfa s.n.c. e Mevio e Filano ed eccepiscono l'inammissibilità del ricorso: a) per carenza di procura speciale e carenza della dichiarazione, da parte del difensore, di essere abilitato al patrocinio in Cassazione e nelle altre magistrature superiori; b) per violazione del principio di autosufficienza in quanto, dalla lettura dell'atto, non si rinviene la motivazione su cui è fondato il convincimento del giudice del merito; c) perché la Corte di appello ha congruamente motivato la decisione dopo averne comunque valutato e apprezzato i fatti sottoposti al suo esame, aderendo alle tesi giurisprudenziali riguardo la natura accertativa della pronuncia che decide sulla legittimità della delibera di esclusione di un socio e ciò preclude ai giudici di legittimità una diversa valutazione dei fatti richiesta dal ricorrente. Nel merito i controricorrenti rilevano la assoluta mancanza di prova in ordine ai fatti oggetto della pretesa in palese violazione dell'art. 2697 c.c.

Ritenuto che

9. Le eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate. La procura rilasciata a margine del ricorso è sottoscritta dal curatore fallimentare che l'ha conferita all'avv. … cassazionista dal 15 settembre 2004. Il ricorso contiene una rappresentazione esaustiva del giudizio e delle motivazioni contro le quali si incentra l'impugnazione per cassazione.

10. Il primo motivo di ricorso è fondato. Alla stregua della giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., sezione I, n. 16150 del 22 dicembre 2000; Cass. Civ. sez. I, n. 5958 del 28 maggio 1993) l'annullamento della deliberazione di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta a norma dell'art. 2287, comma secondo cod. civ., opera ex tunc e comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. Va quindi esclusa la natura meramente dichiarativa e strumentale dell'annullamento della delibera di esclusione così come affermato dalla Corte di appello di Ancona con riferimento a una pronuncia di merito smentita dalla successiva giurisprudenza di legittimità.

11. L'esame del secondo motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento del primo e dalla cassazione con rinvio alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Ancona che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 dicembre 2013.

Il Giudice rel. Giacinto Bisogni

Il Presidente Ugo Vitrone

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