Ipotesi di esenzione da bollo per i certificati di residenza e di morte - RISOLUZIONE n. 29/E del 12 marzo 2014
Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE n. 29/E del 12 marzo 2014
OGGETTO: disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
Con nota 4250 del 26 luglio 2013, il Collegio Nazionale degli … ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta applicazione dell’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha apportato modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (che reca disposizioni in materia di documentazione amministrativa).
Al riguardo, il Collegio istante fa presente che, a seguito delle richieste di verifiche di residenza dei propri iscritti e/o iscrivendi, alcuni Comuni per l’invio delle relative attestazioni richiedono al Collegio di anticipare l’importo relativo all’imposta di bollo, cui è soggetta la certificazione anagrafica.
Il Collegio Nazionale degli … fa presente di aver già interpellato il Ministero della Pubblica Amministrazione e la Semplificazione per chiedere se la pretesa dei Comuni fosse legittima, visto che le disposizioni dell’articolo 15 della legge n. 183 del 2011 sono dirette a consentire una completa “decertificazione” nei rapporti tra Pubbliche Amministrazioni e privati.
Aggiunge, inoltre, il richiedente Collegio che, a seguito di tale intervento, il Direttore dell’Ufficio per la Semplificazione Amministrativa con la nota prot. n. 9347 del 5 marzo 2012, ha precisato che quando “l’Amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l’Amministrazione competente le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
Premesso quanto sopra, il Collegio istante chiede, quindi, se per le attestazioni di verifica di residenza dei propri iscritti debba essere corrisposta l’imposta di bollo.
Con riferimento al quesito posto, si rileva, in via preliminare, che l’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione dell’imposta di bollo nella misura di euro 16,00, per ogni foglio per gli “Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta.”
La nota 2 al suindicato articolo specifica che “Sono esenti dell’imposta …c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive…”.
Si precisa che le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano la cittadinanza, la nascita, il matrimonio e la morte (DPR 3 novembre 2000, n. 396). Tra le predette certificazioni, quindi, non rientrano il certificato di residenza ed il certificato di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (DPR 30 maggio 1989, n. 223). In linea generale, quindi, i certificati di residenza sono soggetti all’imposta di bollo, fin dall’origine, ai sensi dell’articolo 4 della tariffa allegata al DPR n. 642 del 1972, nella misura di euro 16,00, per ogni foglio.
Tuttavia, i certificati in discorso possono essere rilasciati senza il pagamento dell’imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa al citato DPR n. 642 del 1972, recante l’elencazione degli atti e documenti esenti in modo assoluto dall’imposta, o nei casi previsti da leggi speciali.
Con riferimento al quesito formulato, appare utile ricordare, in via preliminare, che l’articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)” ha introdotto modifiche alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive, contenuta nel “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
In taluni casi viene, infatti, demandata direttamente all’amministrazione procedente l’acquisizione delle informazioni relative ai soggetti interessati, esonerando, quindi, i cittadini dall’obbligo di produrre la relativa certificazione. In particolare, il legislatore con l’articolo 15, comma 1, lett. c), della citata legge n. 183 del 2011, ha introdotto modifiche all’articolo 43 (Accertamenti d’ufficio) del DPR n. 445 del 2000, che disciplina le modalità utilizzabili dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi (soggetti sia pubblici che privati) per l’accesso alle banche dati delle amministrazioni certificanti, per l’acquisizione diretta delle predette informazioni, ovvero per eseguire i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni presentate dai cittadini.
A norma del comma 4 dell’articolo 43 in esame, è stabilito che “Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali”.
Il successivo comma 5 prevede, inoltre, che “In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza”.
Si ritiene, pertanto, che nel caso in cui il Collegio degli … , in qualità di ente pubblico, proceda ad acquisire direttamente le informazioni relative alla residenza dei propri iscritti, ovvero eseguire il controllo delle dichiarazioni sostitutive da questi ultimi prodotte, presso le amministrazioni comunali competenti per la certificazione, tenuto conto che il citato articolo 43 stabilisce che dette informazioni sono acquisite senza oneri, non deve essere corrisposta l’imposta di bollo.
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.