Inutile la preventiva accettazione del regolamento di condominio non ancora approvato

* Cassazione, sentenza 12 settembre 2014, n. 19346, sez. II civile

CONDOMINIO - REGOLAMENTO DEL CONDOMINIO - Contratto di compravendita – Redazione del regolamento - Mandato all’originario proprietario dell’edificio – Fattispecie.

 Deve ritenersi che la previsione, nel contratto di compravendita di un’unità immobiliare di un fabbricato, dell’obbligo dell’acquirente di rispettare il regolamento di condominio che l’alienante si sia impegnato a predisporre, attraverso un mandato ad hoc, come non vale a conferire a quest’ultimo il potere di redigere un qualsiasi regolamento, così non può valere come approvazione di un regolamento allo stato inesistente, perché è solo il concreto richiamo nel singolo atto d’acquisto ad un determinato regolamento già esistente che consente di considerare quest’ultimo come facente parte, per relationem, di tale atto. Non è pertanto sufficiente a vincolare l’acquirente il rilascio, da parte di questo, di un ampio mandato al venditore di adottare il regolamento, con l’obbligo di accettarlo e di sottomettersi ad esso.

(Da Cnn Notizie del 25 settembre 2014)

 

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