Installazione di reti a fibra ottica ed opere di urbanizzazione primaria
Agenzia delle Entrate
RISOLUZIONE n. 69/E del 16 ottobre 2013
OGGETTO: Consulenza giuridica – Art. 2, comma 5, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 – IVA - Aliquota agevolata - Opere di urbanizzazione primaria - Infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica
Con la richiesta di consulenza giuridica indicata in oggetto, l’Associazione ALFA ha chiesto chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Quesito
L’Associazione ALFA si propone di rappresentare e di promuovere, a livello nazionale, il comparto delle aziende a partecipazione regionale a capitale interamente pubblico, operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni per la pubblica amministrazione secondo il modello “in house providing”, nonché la tutela degli interessi delle aziende predette e la cura delle relazioni delle stesse con le istituzioni. Nell’ambito di tale attività, espone il seguente caso relativo all’interpretazione della disposizione di cui all’articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale “Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Una propria associata, che svolge per conto della Regione funzioni e compiti in materia di esecuzione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni, deve realizzare, tra l’altro, la costruzione e il collaudo di reti in fibra ottica e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni. In tale contesto le è stata affidata dalla Regione la realizzazione della “MAN – Metropolitan Area Network in fibra ottica”, con l’esecuzione, nello specifico, di “tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e i materiali necessari per dare l’opera completamente compiuta”, oltre che “la fornitura dei cavi per telecomunicazioni, armadi e telai di terminazione, materiali per scavi e ripristini, pozzetti di diverse dimensioni e chiusini, la posa dei cavi in fibra ottica”.
La questione concerne, pertanto, l’applicabilità o meno dell’aliquota IVA ridotta, a norma del n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ai corrispettivi di appalto afferenti i lavori qualificabili come opere di urbanizzazione primaria in base al citato articolo 2, comma 5, del d.l. n. 112 del 2008 (ad esempio, gli scavi per la collocazione dei cavi in fibra ottica), fermo restando il regime IVA ordinario per le cessioni di beni o le prestazioni di servizi che, pur inerenti la realizzazione di reti di telecomunicazione, non risultino qualificabili come opere di urbanizzazione primaria in base alle disposizioni vigenti in materia di edilizia pubblica.
Soluzione interpretativa prospettata
A parere dell’istante, la locuzione “ad ogni effetto” riferita all’assimilazione della realizzazione della rete in fibra ottica alle opere di urbanizzazione primaria, contenuta nell’articolo 2, comma 5, del citato d.l. n. 112 del 2008, avrebbe portata generale, valida anche ai fini tributari e, pertanto, consentirebbe l’applicazione dell’aliquota prevista per tali opere dal n. 127- quinquies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’articolo 2, comma 5, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, prevede che “Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Il n. 127-quinquies, della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l’applicazione dell’aliquota ridotta del 10 per cento, tra l’altro, alle “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (...)”. La medesima aliquota è inoltre applicabile, ai sensi del successivo n. 127-septies, anche alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies.
Com’è noto, le categorie di beni che costituiscono opere di urbanizzazione ai sensi della citata legge n. 847 del 1964 sono le seguenti:
- opere di urbanizzazione primaria:
a. strade residenziali;
b. spazi di sosta o di parcheggio;
c. fognature;
d. rete idrica;
e. rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas;
f. pubblica illuminazione;
g. spazi di verde attrezzato;
- opere di urbanizzazione secondaria:
a. asili nido e scuole materne;
b. scuole dell’obbligo, nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo;
c. mercati di quartiere;
d. delegazioni comunali;
e. chiese ed altri edifici religiosi;
f. impianti sportivi di quartiere;
g. centri sociali (...);
h. aree verdi di quartiere.
Le medesime opere vengono considerate dal Testo Unico in materia edilizia, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (di seguito TU dell’edilizia), che, tra l’altro, nella rubrica dell’articolo 16, cita proprio l’articolo 4 della legge n. 847 del 1964.
La scrivente, per avere piena cognizione della locuzione “ad ogni effetto”, riferita alla assimilazione delle opere in esame a quelle di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del TU dell’edilizia, ha richiesto elementi istruttori alle Amministrazioni competenti.
In particolare, al fine di chiarire se tale espressione abbia portata generale e possa pertanto produrre effetti anche ai fini tributari, ha chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente in materia urbanistica ed edilizia, se per la individuazione delle opere di urbanizzazione debba farsi riferimento al TU dell’edilizia ed, inoltre, in quale rapporto si pone tale normativa rispetto a quella speciale che dispone l’assimilazione di altre opere a quelle ivi indicate.
In esito a tale istruttoria il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha osservato che “l’articolo 16 del d.P.R. 380 del 2001 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, contiene l’elencazione degli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, sostanzialmente riproduttiva degli interventi di cui alla legge n. 847 del 1964.
Il predetto articolo 16 prevede, poi, che tra gli interventi di urbanizzazione primaria rientrano anche i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazione…”, mentre “l’articolo 86 comma 3, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” dispone, altresì, che “Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni, di cui agli articoli 87 e 88, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia”; infine “l’articolo 2, comma 5 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 prevede che “Le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380”.
Lo stesso Ministero ha, quindi, richiamato la sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2005, n. 336, laddove la Corte, in relazione all’articolo 86, comma 3, del D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”, ha affermato che “La scelta di inserire le infrastrutture di reti di comunicazione tra le opere di urbanizzazione primaria esprime un principio fondamentale della legislazione urbanistica, come tale di competenza dello Stato, al pari dell’analoga scelta legislativa di carattere generale che ha portato il citato articolo 16, commi 7 e 7-bis del D.P.R. n. 380 del 2001, a classificare come opere di urbanizzazione primaria, tra le altre, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, nonché i cavedi multi servizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni. Non si tratta, pertanto, di una norma di dettaglio, ma di una norma che fissa un principio basilare nella materia del governo del territorio…”.
Da quanto riportato risulta, quindi, che attualmente l’elenco delle opere di urbanizzazione è recato dal TU dell’edilizia cui al D.P.R. n. 380 del 2001, e che il legislatore nell’ampliare la categoria delle opere di urbanizzazione ha operato una scelta legislativa di carattere generale, e non di dettaglio, al pari di quella operata nel classificare come opere di urbanizzazione primaria le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, ecc. , menzionate dalla precedente normativa.
Per tale motivo, si deve ritenere che allorquando il legislatore richiami tale testo per introdurre nell’ordinamento giuridico altre opere da assimilare “ad ogni effetto” a quelle di urbanizzazione ivi già elencate, tale rinvio riguarda anche le disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, nonostante il fatto che nel D.P.R. n. 633 (n. 127-quinquies) il riferimento testuale sia alla legge n. 847 del 1964.
Si ritiene, infatti, che l’utilizzo della locuzione “ad ogni effetto” esprima esplicitamente la volontà del legislatore di ampliare il novero delle opere di urbanizzazione anche ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA agevolata.
Tali considerazioni, valide anche in riferimento ai cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, portano a ritenere superata la risoluzione 20 marzo 2006, n. 41/E.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.