In caso di cessione di una azienda che ha ad oggetto

La Corte di Cassazione (20 marzo 2013, n. 6936) ha affermato che in caso di cessione di una azienda che ha ad oggetto "l'attività di concessionaria per la rivendita e l'assistenza di autoveicoli", l'imposta di registro si applica anche sul valore dei veicoli ricompresi nell'azienda.

Questi i motivi della decisione.

Col primo motivo, dedotto ex art. 360, 1° co, n. 3, cpc, la ricorrente lamenta che, nel ritenere esclusi dalla base imponibile dell'imposta di registro i veicoli iscritti al PRA, anche quando il trasferimento si realizzi nell'ambito della cessione di un ramo d'azienda, la CTR è incorsa nella violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 51 del dPR n. 131 del 1986, ed 11 bis della Tabella allegata a detto decreto, dato che, in questo caso, l'atto di cessione non ha come fine il trasferimento dei veicoli, ma del complesso di beni funzionalmente destinati ad uno scopo economico unitario, come strumento dell'attività imprenditoriale.

Disattesa, l'eccezione d'inammissibilità del motivo, che contiene censure idonee a confutare le argomentazioni in diritto svolte nella sentenza impugnata, lo stesso è fondato. Premesso che, come riferisce la ricorrente, ed è, peraltro, incontroverso, la contribuente ha versato l'imposta di registro sull'intero corrispettivo da lei pagato in occasione dell'acquisto del ramo d'azienda avente ad oggetto "l'attività di concessionaria per la rivendita e l'assistenza di autoveicoli", occorre evidenziare la controversia attiene alla richiesta di restituzione dell'imposta assolta in relazione alla percentuale riferita al valore dei veicoli usati acquistati (pari ad oltre un terzo del prezzo totale versato). Al riguardo, va osservato che il dPR n. 131 del 1986, art. 51, 4° co, quale risultante dalla modifica intervenuta per effetto dell'art. 57, co 1 lett. b) del d.lgs. n. 446 del 1997 dispone che."Per gli atti che hanno per oggetto aziende o diritti reali su di esse il valore di cui al comma 1 è controllato dall'ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che compongono l'azienda, compreso l'avviamento ed esclusi i beni indicati nell'art. 7 della parte prima della tariffa, al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie o da atti aventi data certa a norma del codice civile, tranne quelle che l'alienante si sia espressamente impegnato ad estinguere e quelle relative ai beni di cui al citato art. 7 della parte prima della tariffa ed art 11 bis della tabella..." In base all'art. 7 della tariffa, non vi è obbligo di richiedere la registrazione, neanche in caso d'uso, tra gli altri, per gli "atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico" di cui all'art. 11-bis della tabella, introdotto dal citato art. 57 del d.lgs. n. 446 del 1997. L'esclusione dal computo del valore, disposta dalla norma di cui all'art. 51, co 4, in esame va, però, riferita al caso di veicoli che costituiscono beni strumentali dell'impresa e non riguarda l'ipotesi, ricorrente nella specie, di azienda dedita al commercio dei veicoli stessi. In questo caso, in base ad un'interpretazione conforme ai principi informatori dell'imposta di registro non si può, infatti, pretermettere, nella determinazione della base imponibile dell'imposta, il valore relativo ai veicoli ceduti - che costituiscono, invero, l'elemento centrale e qualificante dell'azienda trasferita-, senza, con ciò, snaturare il presupposto dell'imposta, che assoggetta a tassazione il valore di mercato che viene in rilievo in caso di trasferimento di un'entità economica organizzata, e cioè il prezzo che il venditore ha probabilità di realizzare e l'acquirente di pagare, in condizioni normali di mercato, e che va, ovviamente, riferito all'oggetto effettivo della cessione.

La circostanza che la registrazione (trascrizione, iscrizione ed annotazione) di atti presso il pubblico registro automobilistico sia stata sottoposta con l'art. 56, co 1, del d.lgs., n. 446 del 1997, all'unica imposta provinciale di trascrizione (IPT), non rileva ai fini qui in esame, tenuto conto che: a) la prima parte del comma 6 dell'art. 56 in esame esenta, espressamente, da detta imposta "le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti di contribuenti che ne fanno commercio" come la contribuente, appunto; b) il regime della determinazione del valore dei beni da assoggettare all'imposta di registro, oggetto della presente controversia, non investe tale diverso tributo, avente una propria autonoma regolamentazione (il precedente, di cui a Cass. n. 19729 del 2010, non è citato a proposito dalla controricorrente, riguardando la spettanza del rimborso dell'APIET, in caso fusione di società, intervenuta nel regime applicabile nel dicembre 1997, prima della modifica ad opera dell'art. 33, co 11, della l. n. 388 del 2000).

La sentenza impugnata, che non si è attenuta al suddetto principio, va, in conclusione, cassata, restando assorbito l'esame del vizio motivazionale dedotto col secondo motivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può, dunque, esser decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.

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